Per l’individuazione del tasso soglia degli interessi di mora si deve applicare la formula [TEGM + 2,1%) + ½] secondo le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 per l’individuazione del tasso soglia degli interessi di mora.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Casaregola – Rel. Di Lorenzo con la sentenza n. 4860 del 2 dicembre 2024.
Con atto di citazione, l’utilizzatore conveniva in giudizio la società leasing concedente, premettendo di aver intrattenuto con quest’ultima un rapporto di leasing finanziario, iniziato nel marzo del 2010 e finalizzato all’acquisto di un’imbarcazione.
L’attore deduceva che aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto invitando la convenuta al ritiro dell’imbarcazione, atteso il lievitare delle spese, delle commissioni e degli interessi, applicati da quest’ultima “in aperta violazione di legge”; che l’istituto finanziario convenuto aveva negato la rideterminazione delle condizioni contrattuali e non aveva provveduto al ritiro dell’imbarcazione, benché sollecitato in tal senso; che erano stati applicati interessi ultralegali ed usurari, commissioni e spese illegittimi, perché “non concordati e non dovuti”.
L’utilizzatore esponeva, poi, che il contratto di leasing prevedeva un tasso di interesse parametrato all’ Euribor a tre mesi, con una maggiorazione di due punti percentuali, un tasso di indicizzazione dello 0,6% ed un interesse di mora pari a nove punti in più del tasso Euribor a tre mesi; che il tasso di interesse, così come pattuito, era indeterminabile e, quindi, nullo.
Tanto premesso, la difesa dell’utilizzatore concludeva chiedendo:
1) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all’applicazione di interessi in misura ultralegale, con conseguente applicazione al rapporto di leasing degli interessi al saggio legale;
2) di accertare la nullità delle clausole relative all’applicazione delle commissioni, in quanto prive di causa negoziale;
3) di accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;
4) di accertare, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della legge antiusura n.108/96 e, per l’effetto, di “eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della convenuta condannando la stessa in applicazione dell’art. 1815 c.c., all’eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette”;
5) di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse;
6) di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’ utilizzatore per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da quantificare in via equitativa
All’esito dell’espletamento di consulenza tecnica contabile, il Giudice così provvedeva:
“1. Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna l’attore al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in atti.”.
Avverso il provvedimento, l’utilizzatore proponeva appello, nel quale rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all’applicazione di interessi in misura ultralegale;
- b) accertare la nullità delle clausole relative all’applicazione delle commissioni prive di causa negoziale;
- c) accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;
- d) accertare, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della legge antiusura n.108/96 e, per l’effetto, “eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della convenuta, condannando la stessa in applicazione dell’art. 1815 c.c., all’eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette”;
- e) condannare l’appellata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, in favore dell’appellante;
- f) condannare l’appellata al risarcimento dei danni patiti dall’utilizzatore per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da quantificare in via equitativa”.
In relazione al tasso di interesse moratorio nominale, il Collegio osservava che il Giudice di primo grado aveva condiviso gli accertamenti dell’ausiliario in relazione al tasso di mora applicato in concreto, effettuati con analisi eseguita prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2020 n. 19597, e, dunque, senza tenere conto, nel calcolo del tasso soglia antiusura degli interessi moratori, anche della maggiorazione del 2,1%.
Pertanto è chiaro che, in applicazione della formula come indicata dalla Suprema Corte per l’individuazione del tasso soglia di mora [TEGM + 2,1%) + ½], sia il tasso di mora pattuito (come del resto già accertato dal CTU) sia il tasso di mora effettivo, risultavano essere contenuti nel limite del tasso soglia antiusura, tanto con riferimento alla data di stipula del contratto quanto con riferimento alla data della rinegoziazione, con conseguente rigetto delle contestazioni mosse dall’attore in tema di usura ed esclusione di qualunque ipotesi di rideterminazione del saldo del rapporto dare-avere.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Appello ha rigettato l’appello, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell’appellata società di leasing.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
USURA E TASSI DI MORA: LE SEZIONI UNITE RISOLVONO IL DILEMMA, “SCONTENTANDO” TUTTI
L’ANALISI DEL DICTUM DI LEGITTIMITÀ TRA ESIGENZE (TRADITE) DI OMOGENEITÀ E SOLUZIONI DI “COMPROMESSO”
Articolo Giuridico | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
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