Nel caso in cui la Banca paghi un assegno di traenza non trasferibile a persona diversa del legittimo beneficiario, la valutazione dello standard di diligenza richiedibile alla banca negoziatrice non attiene all’attività di identificazione del presentatore ed alla verifica della sua coincidenza con il portatore apparente; che deve essere particolarmente rigorosa, al fine di evitare indebiti pagamenti a terzi che falsamente documentino di essere il beneficiario cartolare, ma alla attività di verifica della coincidenza fra l’apparente portatore ed il prenditore effettivo, che nell’assegno di traenza si risolve nel controllo della genuinità del documento, nella parte relativa al nome del beneficiario ivi stampigliato.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Michele Cifarelli con la sentenza n. 953 del 23 maggio 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE VERIFICARE LA DILIGENZA ADOTTATA E LA PRESENZA DI INDICI “DI ALLARME”
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 06.09.2023 | n. 12733
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LIMITI AGLI ONERI DI VERIFICA IMPOSTI ALLA BANCA TRATTARIA
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DOPPIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
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