In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Lucia Paura, con la sentenza n. 1454 del 8 maggio 2024.
Il caso trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore contro la società cessionaria dei crediti della banca con cui aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario, nella quale eccepiva la nullità del contratto per violazione di norme imperative, in particolare dell’art. 38 T.U.B.
Il Giudice, quanto alla dedotta nullità del contratto di mutuo per le anzidette ragioni, ha osservato che, nel caso di specie, dalla perizia tecnica estimativa immobiliare redatta dalla banca per la pratica del mutuo era emerso che il valore stimato dell’immobile fosse di Euro 150.000,00, con la conseguenza che l’importo finanziato di € 120.000,00 risultava conforme alla soglia dell’80% finanziabile
Inoltre, secondo i recenti arresti della S.C. di Cassazione a Sezioni Unite, quand’anche si dovesse configurare uno sforamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di un’espressa previsione normativa (non riscontrabile nell’art. 117, comma 8, t.u.b.), sicuramente non si verificherebbe un’ipotesi di nullità testuale.
Infatti la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” e che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna del mutuatario alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO
LA VIOLAZIONE È INSUSCETTIBILE DI DETERMINARE LA NULLITÀ DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia | 22.05.2023 | n.14000
MUTUO FONDIARIO: LE SS.UU. ESCLUDONO LA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ
IL SOVRAFINANZIAMENTO NON VIOLA NORME IMPERATIVE
Sentenza | Corte di Cassazione a SS.UU., Pres. Raimondi – Rel. La Morgese | 16.11.2022 | n.33719
MUTUO FONDIARIO: VA PROVATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ IMPOSTO EX ART. 38 TUB
LA PRODUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DELLA PERIZIA È PRECLUSIVA DI UN APPOSITO APPROFONDIMENTO PERITALE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giud. Arianna Lo Vasco | 14.03.2022 | n.256
LE FIDEIUSSIONI PRESTATE DA SOCIETÀ SEMPLICI O DA PERSONE FISICHE SONO IRRILEVANTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Fidanzia | 04.04.2022 | n.10788
LA NORMA È RICONDUCIBILE AD UN INTERESSE PUBBLICO SUPERIORE CIOÈ LA STABILITÀ DEL MERCATO ATTRAVERSO LA STABILITÀ DEL SINGOLO MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. De Stefano | 28.06.2019 | n.17439
NON SI APPLICA ANALOGICAMENTE L’ART. 654 CPC, CO. 2 STANTE L’ESENZIONE ART. 41, CO 1 TUB
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini | 06.04.2022 | n.11242
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