In materia di conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Tale ricostruzione non può basarsi sulla mera produzione degli estratti conto scalari, che danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di eguale valuta, non offrendo però l’indicazione degli importi capitali giornalieri né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto.
Invero, gli estratti conto scalari sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli estratti integrali, l’importo capitale per il giorno esatto di valuta.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. De Nisco, con la sentenza n. 1158 del 23 luglio 2024.
Accadeva che una società correntista e i suoi fideiussori convenivano in giudizio la banca per sentire accertare l’effettivo saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto. In particolare, lamentavano l’indebita applicazione di interessi passivi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute in difetto di pattuizione scritta, nonché l’applicazione di interessi usurari e anatocistici. Assumevano altresì la nullità e/o l’inefficacia e/o la decadenza dalle fideiussioni prestate nella qualità di amministratori.
Costituitasi in giudizio, la banca chiedeva, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità delle azioni di condanna e/o ripetizione dei pagamenti, essendo il rapporto di conto corrente ancora in corso.
Disposto l’espletamento di C.T.U. contabile, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda svolta dagli attori, dichiarava che il saldo del conto corrente n. xxxx alla data del 04/11/2016 era pari ad euro 41.482,00, anziché euro 39,93, e rigettava le altre domande, ponendo a carico della banca le spese di lite e quelle di CTU.
Avverso il provvedimento di prime cure la banca proponeva appello, nel cui primo motivo assumeva la violazione dell’art. 2697 c.c. e censurava, in particolare, l’adesione da parte del primo giudice ai conteggi svolti dal CTU, che, ai fini della valutazione delle contestazioni mosse in citazione, per il periodo dall’01/01/1998 al 31/12/2005 aveva tenuto in esclusiva considerazione i saldi per valuta degli estratti conto scalari non risultando acquisiti in giudizio gli estratti conto analitici relativi a detto periodo.
Il Collegio riteneva il rilievo fondato, affermando che nel caso di azione per ripetizione di indebito proposta dal correntista che, lamentando l’applicazione di poste illegittime in conto, chieda la rideterminazione del saldo del rapporto, spetta certamente a questi provare l’esistenza e la misura degli addebiti che si assumono essere stati illegittimamente applicati dalla banca, dal momento che, a norma dell’art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono fondamento.
Tale prova può essere fornita solo con la produzione degli estratti conto integrali, attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Non può, invece, essere fornita con la produzione degli estratti conto scalari, i quali “sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli estratti integrali, l’importo capitale per il giorno esatto di valuta”.
Nella specie la Corte ha rilevato che, in ragione della frammentaria, ma soprattutto inidonea produzione documentale doveva ritenersi l’inutilità della CTU disposta in primo grado per il periodo preso in considerazione dal primo giudice, dovendosi escludere che il consulente potesse essere giunto ad una ricostruzione contabile attendibile, poiché la ricostruzione effettuata dal perito non consentiva di individuare puntualmente quali fossero le poste asseritamente applicate in modo indebito per il periodo in cui erano stati depositati in atti unicamente gli estratti conto scalari.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Appello ha accolto l’impugnazione, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE – INDEBITO: NON BASTA LA PRODUZIONE DELL’ESTRATTO CONTO DEI SOLI RIASSUNTI SCALARI
L’ACCERTAMENTO IN FATTO SVOLTO DAL GIUDICE DI MERITO, È SINDACABILE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SOLO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia | 03.11.2023 | n.30570
LA PRODUZIONE PARZIALE NON IMPEDISCE L’ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DARE E DELL’AVERE FRA LE PARTI
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Zuliani | 09.02.2023 | n.4083
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
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