Provvedimento segnalato dal dott. Emilio Fanelli, dello studio Mascellaro – Fanelli
In materia di ripartizione dell’onere della prova, il creditore che agisce per l’adempimento dell’obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari con la sentenza n. 664 del 14 ottobre 2024.
Nell’ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla Banca, il debitore eccepiva:
– l’illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta atta a suffragare il diritto di credito ivi dedotto, in quanto non corredato dagli estratti conto comunicati al cliente sin dalla data d’origine del rapporto negoziale, né vi sarebbe altra prova dell’avvenuta comunicazione dell’esercizio dello ius variandi da parte dell’istituto di credito;
– la prescrizione del diritto di credito vantato da parte opposta, in quanto sarebbe decorso un lasso temporale maggiore di dieci anni tra la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, non risultando intervenuti validi atti interruttivi;
– l’illegittimità della somma ingiunta per la pattuizione e applicazione di tassi oltre soglia.
Il Giudice, nell’affermare preliminarmente che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il Giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso (non potendo, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso), occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Secondo un consolidato orientamento dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell’onere della prova, il creditore che agisce per l’adempimento dell’obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Nel caso di specie, la Banca opposta aveva fornito prova della fondatezza del proprio diritto di credito, producendo in giudizio:
– il contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice contenente tutte le condizioni contrattuali, contemplanti il pagamento di un n. di 24 rate da euro 273,00;
– i contratti di cessione del credito, di scissione e di cessione del ramo d’azienda che pongono la titolarità del credito per cui è causa in capo all’odierna opposta; la certificazione ex art. 50 T.U.B.;
– gli atti di costituzione in mora dell’opponente (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con conferma del decreto e condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN MANCANZA, LA CONTESTAZIONE È GENERICA, SFORNITA DI PROVA E QUINDI INFONDATA
Sentenza | Tribunale di Biella, Giudice Maria Donata Garambone | 21.02.2023 | n.52
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
IL DEBITORE DOVRÀ PROVARE IL FATTO ESTINTIVO DEL CREDITO PER CONTRASTARE LA VALIDA FONTE DELLA PRETESA CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 08.07.2022 | n.594
OPPOSIZIONE A D.I.: L’OPPONENTE NON PUÒ LIMITARSI A MUOVERE CENSURE GENERICHE E NON CONTESTUALIZZATE
IN PRESENZA DI SIFFATTE CONTESTAZIONI, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta | 09.09.2020 | n.686
PER L’AMMISSIBILITÀ È SUFFICIENTE CHE LA DOMANDA RESTI CONNESSA ALLA VICENDA SOSTANZIALE DEDOTTA IN GIUDIZIO
Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Rubino | 26.07.2022 | n.23273
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