In materia di tassi d’interesse applicati nei contratti di mutuo, al fine di accertare l’usura, il superamento del tasso soglia deve essere accertato raffrontando lo stesso con il TEG del contratto e non il TAEG.
Il TEG è inferiore al TAEG, in quanto a differenza del primo, il TAEG comprende anche le spese per imposte e tasse come disposto dall’art. 644 c.p., adempiendo ad altre e diverse finalità.
Inoltre, ai sensi del par. c 4 delle Istruzioni della Banca D’Italia del 2009, non tutte le spese sostenute dal cliente rientrano nel calcolo del TEG, non potendosi computare costi che non devono rientrare nel calcolo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, con la sentenza n. 3536 del 30 settembre 2024.
Accadeva che il mutuatario, premettendo di aver stipulato con la banca un contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria dell’importo di euro 150.000,00 da estinguersi in 360 rate mensili, chiedeva, in via principale “accertata la natura usuraria degli interessi e dei costi relativi alla erogazione del finanziamento, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi e la gratuità di detto finanziamento, e per l’effetto condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, alla restituzione in favore dell’attore degli interessi corrisposti”.
A fondamento della sua pretesa, il debitore eccepiva: 1)l’applicazione da parte della Banca di tassi usurari; 2) la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell’oggetto; 3) la difformità dell’Isc rispetto al costo effettivo del mutuo; 4) la responsabilità contrattuale della banca convenuta, con l’obbligo a carico di questa ultima del risarcimento dei danni, nella misura in cui la stessa, indicando dei costi in contratto diversi da quelli effettivi, avrebbe indotto il consumatore a stipulare il mutuo; 5) la violazione da parte della banca delle norme sulla trasparenza bancaria, dell’art. 13 delle condizione generali del mutuo, degli artt. 5 n. 3 e 21 n.ri 1,3/bis Codice del consumatore dell’art. 119 tub.
Quanto alla censura riguardante l’usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi applicati nella misura in cui: “le varie spese del finanziamento (ivi incluse quelle per assicurazione, spese notarili, di gestione pratica, commissioni cui si rimanda per un totale di € 17.154,15) rappresenterebbero l’11,43% della somma mutuata che, sommata agli interessi corrispettivi (TAN) pari al 5,40%, avrebbero portato il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) al 16,83%, maggiore del Tasso Soglia del 6,69%”.
Dunque, in altri termini, secondo la sua prospettazione, tale tipologia di spese, sommata agli interessi corrispettivi, avrebbe determinato uno sforamento del TAEG superiore al tasso soglia.
Tale prospettazione, secondo il Giudice, appariva infondata in quanto, al fine di accertare l’usura, il superamento del tasso soglia deve essere accertato raffrontando il TEG del contratto e non il TAEG, il quale comprende anche le spese per imposte e tasse come disposto dall’art. 644 c.p., adempiendo ad altre e diverse finalità.
Inoltre, ai sensi del par. c 4 delle Istruzioni della Banca D’Italia del 2009 cui si rimanda, applicabili ratione temporis al caso in oggetto, non tutte le spese sostenute dal cliente rientrano nel calcolo del TEG.
Tra queste, per esempio, non vi rientrano: i) le imposte e tasse; ii) le spese notarili; iii) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; iv) le spese di tenuta del conto corrente, salvo il caso in cui il quest’ultimo sia servente all’uso esclusivo di un finanziamento; v) le eventuali penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto; vi) i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con una operazione di leasing o factoring.
In base a tale normativa, quindi, non tutte le spese afferenti al finanziamento possono essere incluse nel TEG ai fini del calcolo dell’usura; spese che invece sono erroneamente incluse dall’attore nel calcolo prospettato in citazione.
Sulla base di tali motivi, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande proposte dall’attore, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CALCOLO T.E.G.: AI FINI DELL’USURARIETÀ, NON SI COMPUTA LA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
LE SPESE DI ASSICURAZIONI SONO INCLUSE SOLO SE SONO “COLLEGATE” ALL’OPERAZIONE DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Nicola Alessandro Vecchio | 03.03.2023 | n.267
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA, CHE ESPRESSAMENTE LE ESCLUDONO
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA e COSTI ASSICURATIVI: il premio non rientra nel TEG per i rapporti sorti prima del 2010
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 2006, CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDEVANO LE POLIZZE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
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