In materia di contratti bancari, la normativa prevista dall’art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), come sostituito dall’art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell’anatocismo a partire dal 1 gennaio 2014. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall’adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scotti – Rel. Falabella con la sentenza n. 21344 del 30.07.2024.
Nel caso di specie un’associazione di consumatori ha convenuto in giudizio vari istituti di credito al fine di accertarsi che la condotta posta in essere con l’attuazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell’ambito dei contratti di conto corrente, o, comunque, con l’applicazione di interessi anatocistici successivamente al 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della nuova versione dell’art. 120, comma 2, t.u.b. (D.Lgs. n. 385/1993), risultante dall’art. 1, comma 629, L. n. 147/2013) debba considerarsi illegittima e contraria agli interessi collettivi dei consumatori.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, affermando che l’applicabilità della nuova disciplina deve essere differita all’emanazione di una nuova disciplina attuativa da parte del CICR; ha affermato, in particolare, che la nuova norma introduce un divieto di capitalizzazione, da attuarsi nei termini che fossero stati definiti dal predetto Comitato.
L’associazione ha proposto appello, il quale è stato rigettato dalla Corte territorialmente competente in quanto l’applicabilità del divieto di anatocismo sarebbe dipeso dall’emanazione della delibera del CICR, non essendoci una immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014.
Contro la sentenza di grado di appello è stato proposto ricorso in Cassazione, nel cui secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 120 t.u.b., novellato dall’art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, e dell’art. 1283 c.c., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi, lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva prospettato un’applicabilità diretta dell’art. 120 t.u.b a partire dal 1 gennaio 2014.
La Corte, dopo aver considerato il noto dibattito che si è acceso, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al portato da attribuire alla novella del 2013, ha accolto il secondo motivo, in quanto “la nuova norma primaria, nel demandare all’organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari – stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi – rendeva di fatto superfluo l’intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d’Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato”.
Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA CLAUSOLA CHE HA DISPOSTO I CRITERI DI CALCOLO DEGLI INTERESSI VIETATI È PARZIALMENTE NULLA
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Roberto Ricciardi | 03.11.2023 | n.4891
LA POSSIBILITÀ DI ADEGUARLI È ESCLUSA A SEGUITO DELLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TERZO COMMA DELL’ART. 25, D.LGS. N. 342/1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Marulli | 21.10.2019 | n.26769
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella 18.07.2016 n.3012
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino 01.06.2016 n.219
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