Quando la mediazione obbligatoria viene disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può reputarsi soddisfatta ove la procedura sia esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si tenga, anche se lo stesso si conclude senza accordo.
Si deve infatti ritenere che anche a seguito della riforma c.d. Cartabia la mediazione debba essere svolta e quindi giungere a compimento entro l’udienza fissata dal giudice, salva la possibilità di un rinvio della stessa nel caso in cui il procedimento di mediazione si sia protratto (dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti) fino al suo termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 6 del D. lgs. 28/2010.
Al termine del procedimento, al fine di verificare il tentativo di mediazione, deve essere riconosciuto l’effetto di stimolare le parti all’attivazione della procedura, in modo che essa possa essere portata a conclusione prima della celebrazione dell’udienza di rinvio, non dovendo i tempi di definizione della procedura di mediazione ricadere sulla durata del processo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Bulgarelli con la sentenza n. 925 del 25 novembre 2024.
Nel caso di specie, l’attrice risultava aver depositato on-line solo tre giorni prima dell’udienza fissata e due giorni dopo il termine per il deposito delle note scritte, un’istanza di avvio della mediazione all’Organismo di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Mantova.
In seguito, l’attrice formulava una richiesta di rinvio dell’udienza fissata ex art. 420 c.p.c., in forza del deposito di tale allegata istanza.
Pertanto, a distanza di oltre quattro mesi dall’udienza originaria, nella quale le parti erano state invitate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ad avviare la mediazione, nessuna di esse l’aveva tempestivamente avviata e conclusa, con la conseguenza che il termine di tre mesi previsto dalla norma per la conclusione del procedimento di mediazione era abbondantemente superato.
Si ritiene che quando la mediazione obbligatoria venga disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale possa, infatti, reputarsi soddisfatta ove la procedura sia esperita utilmente entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si tenga, anche se lo stesso si concluda senza accordo (Cass. sentenza n. 40035/2021; Tribunale di Roma 1 luglio 2024).
Infatti, anche a seguito della riforma c.d. Cartabia la mediazione debba essere svolta e quindi essere giunta a compimento entro l’udienza fissata dal giudice salva la possibilità di un rinvio della stessa nel caso in cui il procedimento di mediazione si sia protratto (dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti) fino al suo termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 6 del D. lgs. 28/2010.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE PROCURA NON PUÒ ESSERE AUTENTICATA DAL DIFENSORE
Sentenza | Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli | 02.10.2023 | n.721
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE NON OCCORRE L’AUTENTICA NOTARILE
GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON SONO SOGGETTI A FORMALITÀ
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina | 06.10.2023 | n.7689
IN CASO DI ECCEZIONE TARDIVA, NON VI È LA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso | 14.03.2023 | n.1033
LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176
RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799
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