In tema di diritto di credito, l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c.
Infatti, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano, con la sentenza n. 3581 del 8 febbraio 2024.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla società creditrice avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova confermativa della decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Savona, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla debitrice al decreto ingiuntivo notificatole.
Nel primo motivo la ricorrente si doleva del fatto che la Corte di merito ritenuto carente la prova del credito da lei vantato e risultante da una fattura iscritta nella contabilità della debitrice, non contestata in via stragiudiziale. Ciò, secondo la creditrice, avrebbe dovuto indurre ad attribuire rilevanza confessoria al patto sotteso all’emissione di detta fattura.
Gli Ermellini ritengono il motivo fondato, affermando che l’annotazione della fattura nei registri contabili dell’impresa ha natura confessoria ex art. 2720 c.c. Pertanto essa forma piena prova dell’esistenza del credito in quanto atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.
La fattura commerciale, aggiungono, può costituire piena prova nei confronti di entrambi i contraenti riguardo l’esistenza di un corrispondente contratto qualora risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
Per questi motivi, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Genova.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEZZI DI PROVA: PRIVE DI VALORE PROBATORIO LE FATTURE EMESSE DAL CREDITORE
Sono documenti di formazione unilaterale che non possono formare prova a favore dello stesso
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Oliva | 04.01.2022 | n.128
ONERE PROVA: IL CLIENTE CHE AGISCE DEVE FORNIRE LA PROVA DEI FATTI A FONDAMENTO DELLA SUA PRETESA
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Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 22.10.2021 | n.858
PROCESSO CIVILE –PROVA – IMPOSSIBILITÀ DELLA PARTE DI CREARE PROVA IN SUO FAVORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 26.03.2012 | n.4820
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