
Provvedimento segnalato dall’avv. Daniele Magnani, del foro di Milano
L’istituto del prospective overruling non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, in quanto in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Falabella – Rel. Rolfi, con l’ordinanza n. 4379 del 19 febbraio 2025.
Il caso origina dal ricorso per Cassazione promosso da una debitrice nei confronti della sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che aveva accolto il gravame promosso dall’ originaria Banca creditrice e dal Servicer della società cessionaria del credito.
Con il terzo motivo, la ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte in cui, esclusa la nullità del contratto per inesatta indicazione del TAEG, aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di una responsabilità contrattuale o precontrattuale delle appellanti, affermando che la stessa non era stata formulata in primo grado, ricorrendo una inammissibile mutatio libelli.
Deduceva di avere promosso l’azione sulla scorta degli orientamenti vigenti al tempo dell’introduzione del giudizio e che, modificatisi questi ultimi, la Corte di merito avrebbe dovuto reinterpretare la domanda “tenendo conto della buona fede dell’attrice e della mala fede della convenuta”.
Argomentava che “ben potrà la Corte d’appello, ammesso e non concesso che condivida le eccezioni e i richiami giurisprudenziali sollevati da controparte nel gravame, mutare solo il titolo ma non la sostanza della decisione di primo grado, valutando equitativamente che il danno subito dall’attrice per la condotta scorretta della banca sia pari alla differenza tra il tasso convenzionale applicato in costanza di rapporto e il tasso sostitutivo applicato dal primo giudice”, deducendo che l’erronea indicazione dell’ISC “integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), può dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
Imputava, pertanto, alla decisione impugnata la violazione dell’art. 101 c.p.c. per non aver “chiarito la propria intenzione di porre a fondamento della decisione la questione di risarcimento danni” ed invocava al riguardo i principi enunciati da questa Corte in tema di prospective overruling.
La Corte riteneva il motivo inammissibile, in quanto non era stato in concreto dedotto alcuna violazione di legge – sia essa sostanziale sia essa processuale – ma vi era un improprio richiamo all’istituto del prospective overruling che, tuttavia, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è invocabile per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, in quanto in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia, dovendosi rilevare che nella specie a venire in rilievo era esattamente una previsione di diritto sostanziale – e cioè l’art. 117 TUB.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della debitrice alla refusione delle spese di lite a favore della Banca e del Servicer della società cessionaria del credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OVERRULING E TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE DEL TSPA
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 11.07.2011 | n.15144
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