
Caratteristica fondamentale del trust è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il cd. trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente, sia al soggetto trasferitario.
Il diritto trasferito, non limitato nel suo contenuto, lo è invece nel suo esercizio, essendo finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari.
Questo meccanismo comporta: – che i creditori del settlor (costituente) non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché essi sono nella proprietà del trustee; – che i creditori del trustee non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione; – che i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi soltanto sulle attribuzioni che in pendenza di trust sono loro effettuate.
Soltanto allo scioglimento del trust i creditori dei beneficiari potranno soddisfarsi su quanto è loro attribuito.
Ciò che caratterizza in generale il trust è dunque lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato. I beni vengono separati dal restante patrimonio e intestati ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest’ultimo.
Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Antonella Tedesco, con la sentenza n. 704 del 18 dicembre 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRUST: L’INEFFICACIA DELL’ATTO ISTITUTIVO COMPORTA ANCHE QUELLA DELL’ATTO DISPOSITIVO
LA DOMANDA DI REVOCA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ENTRAMBI
Ordinanza | Cassazione Civile, Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 15.04.2019 | n.10498
TRUST: NULLO SE LA PERDITA DEL CONTROLLO DEI BENI DEL SETTLOR È SOLO APPARENTE
NON PRODUCE L’EFFETTO SEGREGATIVO CHE GLI È PROPRIO
Sentenza | Corte d’Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D’Incecco | 21.10.2020 | n.1087
I MOMENTI DELLA COSTITUZIONE DELL’ATTO ISTITUTIVO O DELLA DOTAZIONE PATRIMONIALE SONO FISCALMENTE NEUTRI
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. 11, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini | 24.02.2020 | n.583
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