
Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, comma 2, c.p.c.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con l’ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024, che ha definito il ricorso promosso da una debitrice avverso la sentenza di appello, nel cui unico motivo la ricorrente assumeva che, anche in caso di contemporaneo pignoramento presso più terzi, non si possa superare il limite oggettivo del pignoramento sancito dall’art. 546 cod. proc. civ., ovvero l’importo dell’atto di precetto, aumentato della metà.
La Corte ha ritenuto tale motivo infondato, affermando che se il PPT è realizzato presso due terzi, come nel caso di specie, si instaura un concorso di distinti pignoramenti connotati da identità di creditore, debitore e di credito azionato, ma da diversità di bene – credito staggito e, quindi, di terzo debitore.
Pertanto, ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall’altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell’asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice.
La Corte afferma poi che la preservata individualità dei singoli pignoramenti presso terzi confluiti in unitario procedimento è in ius positum inequivocamente corroborata dal disposto dell’art. 543, sesto comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206), laddove sancisce la inefficacia del pignoramento unicamente “nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso” di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura;
In tale ottica, fintanto che il rimedio di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ. non venga felicemente esperito (e cioè fintanto che non venga adottato un provvedimento di limitazione dei crediti globalmente aggrediti), il vincolo di indisponibilità apposto con i due (o più) concorrenti pignoramenti (o, se si preferisce la terminologia adoperata dal codice, con “il pignoramento eseguito presso più terzi”) resta fermo nella sua primigenia estensione quantitativa.
Da ciò deriva che, qualora nella procedura dispieghino intervento altri creditori, i crediti effettivamente staggiti (benché ultrasatisfattivi, ove raffrontati con la sola pretesa azionata del procedente) possono (e devono) essere destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l’ordine di graduazione di esse stabilito dalla legge.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NUOVI ADEMPIMENTI PER IL CREDITORE PROCEDENTE
LA RIFORMA IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022
Articolo Giuridico | 17.06.2022 |
È CONSENTITA L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI FUTURI, A CONDIZIONE CHE IL RAPPORTO SOTTOSTANTE SIA GIÀ ESISTENTE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 09.12.2019 |
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