
Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative ad un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente soggetto denominato trust, bensì del trustee in tale qualità, a pena di nullità. Il pignoramento deve, pertanto, essere notificato al trustee e trascritto contro il trustee.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini, con la ordinanza n. 34075 del 23 dicembre 2024.
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l’esecuzione promossa dal creditore- senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l’ordinanza di vendita) – ordinando la rinnovazione (ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità.
Ad avviso del Giudice, infatti, il pignoramento -era stato trascritto nei RR.II. con nota indicante (alla Sezione C – Soggetti) “Contro il Trust Omissis” e (al quadro D – Ulteriori informazioni) “Trustee Omissis: ” e, quindi “nei confronti di soggetto inesistente“.
Avverso l’ordinanza, il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale era chiamato in causa il trustee, poi sostituito in corso di causa.
Il Tribunale di Udine, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava la validità della nota di trascrizione e revocava l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, avendo affermato l’inutilità della chiamata del trustee (non legittimato a partecipare alla causa in quanto nel frattempo cessato).
Il Giudice, nel decidere, ha scelto di condividere l’interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello stesso, dovendosi applicare la disciplina della Convenzione dell’Aja, in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l’iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso.
Avverso la sentenza il trustee proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.
Col secondo motivo, il ricorrente lamentava “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 Convenzione dell’Aja, ratificata dall’Italia con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.”, per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un’erronea lettura della predetta Convenzione, la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiungeva la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei Registri Immobiliari, né la precisazione contenuta nel “quadro D” della nota presentata al Conservatore può “salvare” l’erronea indicazione del “quadro C”.
La Corte riteneva il motivo fondato, affermando di essere intervenuta più volte sull’argomento per ribadire che non esiste “il trust XXX in persona del trustee” (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il “trustee del trust XXX, nella sua qualità“:
Infatti, il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.
Per tali motivi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, respinto (nel merito) l’opposizione ex art. 617cpc proposta dal creditore procedente e compensato le spese di lite tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL PIGNORAMENTO DEI BENI IN TRUST DEVE ESSERE ESEGUITO NEI CONFRONTI DEL TRUSTEE E NON DEL TRUST
È INVALIDA LA TRASCRIZIONE CONTRO IL TRUST PERCHÉ ESSENDO IL SOGGETTO INESISTENTE INDUCE INCERTEZZA SUL TITOLARE DEI BENI
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice dell’Esecuzione dott. Giovanni Fanticini | 25.03.2013 |
TRUST: NON GODE DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA PROPRIA
IL TRUSTEE DISPONE DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DEI TERZI MA NON IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini Rel. Genovese | 20.02.2015 | n.3456
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/trust-non-gode-di-soggettivita-giuridica-propria
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno