
In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Ambrosi, con la ordinanza n. 29794 del 19 novembre 2024.
Nel caso di specie, i fideiussori di una società (poi fallita) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale la Banca aveva loro intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 897.109,12.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
I fideiussori proponevano gravame, il quale veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello territorialmente competente che, da un lato, revocava il decreto ingiuntivo, dall’altro condannava gli appellanti al pagamento in favore della cessionaria NPL, della minor somma di Euro 884.784,94, oltre interessi al tasso contrattuale.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, uno dei fideiussori proponeva ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi d’impugnazione, al quale resisteva con controricorso la società cessionaria.
Con il quarto motivo, il ricorrente insisteva nell’affermare genericamente la natura usuraria della pattuizione relativa ai contratti oggetto di lite e l’omesso accertamento del TEG applicato dalla banca nei singoli trimestri di svolgimento del rapporto, senza confrontarsi con quanto dalla Corte d’Appello di Milano in proposito testualmente affermato: “In disparte l’evidente mancato assolvimento all’onere probatorio da parte degli appellanti che, deducendo genericamente il superamento dei tassi soglia e senza neppure produrre i vari D.M. che nel tempo hanno individuato detti tassi, pretenderebbero poi di demandarne l’accertamento ad una Ctu all’uopo richiesta, anche questa Corte ritiene, infatti, che non può comunque ritenersi corretto il calcolo da cui gli appellanti farebbero discendere il preteso superamento dei tassi soglia (cfr. CTP in atti), in quanto ogni verifica di tassi “usurari”, originari o sopravvenuti, va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d’Italia pro-tempore vigenti, e ciò per l’assorbente considerazione che, alla luce di questi stessi criteri la Banca d’Italia (operando in base a normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di cui agli artt.2 L.108/96 e 2bis DL 185/08), rilevava il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari, in relazione al quale è conteggiato il tasso soglia”.
A tal riguardo, afferma la Suprema Corte, pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d’Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d’Italia per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell’addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente.
Ed infatti, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO – USURA: IL TASSO SOGLIA DEVE ESSERE RAFFRONTATO CON IL TEG E NON CON IL TAEG
NON SI POSSONO COMPUTARE COSTI CHE NON DEVONO RIENTRARE NEL CALCOLO USURA
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso | 30.09.2024 | n.3536
CALCOLO T.E.G.: AI FINI DELL’USURARIETÀ, NON SI COMPUTA LA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
LE SPESE DI ASSICURAZIONI SONO INCLUSE SOLO SE SONO “COLLEGATE” ALL’OPERAZIONE DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Nicola Alessandro Vecchio | 03.03.2023 | n.267
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA, CHE ESPRESSAMENTE LE ESCLUDONO
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA e COSTI ASSICURATIVI: il premio non rientra nel TEG per i rapporti sorti prima del 2010
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 2006, CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDEVANO LE POLIZZE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
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