Secondo il disposto dell’art. 119 TUB l’espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non su tale disposizione.
Sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall’interpretazione estensiva della disposizione e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine.
Questa è la posizione assunta dal Tribunale di Bologna, Giudice Pietro Iovino con la sentenza n. 1062 del 22 aprile 2021.
In tale sede si è aderito alla statuizione della Corte di Cassazione espressa con l’Ordinanza n. 17923 del 12-09-2016, secondo cui “l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico del correntista che agisce in giudizio nei confronti della Banca”.
La decisione del Tribunale di Bologna è stata emessa nell’ambito di un giudizio nel quale il cliente aveva agito in danno della banca per ottenere la ripetizione di indebito, senza produrre il contratto e gli estratti conto.
E’ stato osservato che, pur sussistendo il diritto sostanziale del correntista di chiedere e ottenere dalla banca la documentazione contabile inerente al rapporto (ex art 119 TUB), nel caso in cui il medesimo non produca in giudizio la documentazione contrattuale e contabile necessaria a sostegno della domanda – né dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta in tal senso alla banca senza aver ricevuto riscontro o avendo avuto un diniego espresso (che non riguarda la fattispecie odierna)– il Giudice dovrà rigettare la domanda, non essendo tale carenza probatoria giustificabile nè in altro modo colmabile.
Il Tribunale ha affermato un diniego ad interpretazioni estensive contrarie al contesto normativo.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA EX ART 119 TUB: NON PUÒ ESSERE RIFERITA A DOCUMENTAZIONE ULTRADECENNALE
È IN OGNI CASO INAMMISSIBILE UNA RICHIESTA GENERICA SENZA CHE SIA FORNITA ALCUNA INDICAZIONE SUL RAPPORTO CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara | 23.03.2021 | n.219
RICHIESTA EX ART. 119 TUB: la documentazione richiesta non può essere ultradecennale
Confermata la lettura “restrittiva” della norma
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 12.01.2021
CONTRATTI BANCARI: la banca ha obbligo di conservazione fino a dieci anni dalla stipulazione
Il cliente risulta già ampiamente tutelato dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia
Sentenza | Tribunale di Chieti, Sez. dist. Ortona, Giudice Francesco Grassi | 28.12.2020 | n.179
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