Deve escludersi l’ammissibilità della produzione tardiva, anche in sede di CTU contabile, di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito; restando invece applicabile la norma permissiva di cui all’art. 198 c.p.c. alla sola documentazione di elementi meramente accessori, utili a consentire al consulente tecnico d’ufficio una risposta più esauriente ed approfondita al quesito postogli dal giudice.
L’ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Catanzaro, Pres. Rel. Dott.ssa Ruberto Carmela, con la sentenza n. 1602 del 19.12.2015.
Nella fattispecie in questione, il correntista proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, con cui era stata rigettata l’azione di ripetizione dell’indebito proposta dall’attore ed avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di € 56.351,31, illegittimamente percepita dall’Istituto di credito per effetto della capitalizzazione degli interessi passivi e del superamento dei tassi soglia.
La Banca si costituiva nel giudizio di primo grado, deducendo la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come dimostrato dall’adeguamento del contratto alla normativa contenuta nella delibera CICR del 09.02.2000 ed eccependo l’irreperibilità delle somme pagate dal correntista spontaneamente nel corso del rapporto, o, in subordine, la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate e/o addebitate sul conto corrente nel decennio anteriore alla proposizione della domanda.
In corso di causa, veniva rigettata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed espletata la prova per testi e la consulenza contabile, con esito negativo, per la mancanza della documentazione contabile necessaria al ricalcolo del saldo del conto corrente.
La Corte di Appello di Catanzaro, in primo luogo, rilevava, il mancato assolvimento da parte dell’appellante dell’onere della prova a sostegno della domanda e, nello specifico, la mancata produzione in giudizio degli estratti conto e dei decreti ministeriali che fissano periodicamente il tasso soglia; in secondo luogo, escludeva che la carenza probatoria potesse essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla Banca, attesa la natura residuale di questo strumento, non inquadrabile nel novero dei mezzi istruttori propriamente detti; ed, infine, eccepiva l’inammissibilità della produzione tardiva, anche in sede di CTU contabile, di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda.
Per le ragioni suesposte, il Giudice calabrese rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE CTU PER SUPPLIRE A CARENZE ISTRUTTORIE DEL CORRENTISTA
INAPPLICABILE IL PRINCIPIO DI “VICINANZA DELLA PROVA” NELLE AZIONI DI RIPETIZIONE
Sentenza Tribunale di Pesaro, Dott.ssa Carla Fazzini 08-10-2015 n.775
RIPETIZIONE INDEBITO: CTU INAMMISSIBILE A FRONTE DI GENERICHE CONTESTAZIONI
IL CLIENTE-ATTORE NON PUÒ OVVIARE ALLE PROPRIE CARENZE PROBATORIE MEDIANTE PERIZIA D’UFFICIO
Ordinanza Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, dott. M. Emanuele Quadrami 03-02-2015
C.T.U. CONTABILE: INAMMISSIBILE SE MERAMENTE ESPLORATIVA
NO A PERIZIA INVESTIGATIVA ED INQUISITORIA
Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Luca Caputo 17-11-2014 n.4789
RIPETIZIONE INDEBITO: RIGETTATO ORDINE DI ESIBIZIONE E REVOCATA CTU CONTABILE
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO ED I CONTRATTI E NON PUÒ ACQUISIRLI EX ART. 210 C.P.C.
Ordinanza Tribunale di Lagonegro, dott. Giovanni Pipala 10-03-2015
RIPETIZIONE DI INDEBITO: ORDINE DI ESIBIZIONE E CTU NON POSSONO COLMARE LACUNE PROBATORIE
IL CLIENTE DEVE PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL FONDAMENTO DELLA SUA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Monza, dott.ssa Carmen Arcellaschi 07-05-2015 n.1318
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