L’assegnazione si pone come una modalità alternativa alla vendita nel sistema di liquidazione dei beni pignorati, perché, comunque, come si verifica anche con la vendita forzata, si ottiene l’espropriazione del bene del debitore al fine di destinarne il controvalore, così ricavato, al soddisfacimento forzoso delle obbligazioni.
L’art. 589 c.p.c., da un lato, cristallizza il prezzo minimo da offrire, che non può essere inferiore al prezzo base d’asta dell’esperimento di vendita nella quale è proposta, dall’altro, ha introdotto espressamente la possibilità per l’unico creditore che ha avviato la procedura, nella quale non sono intervenuti altri creditori e non vi siano creditori iscritti, di poter offrire la somma pari alla differenza tra il credito vantato nei confronti del debitore e il prezzo che intende offrire (non inferiore al prezzo base d’asta), oltre le spese, contemplando così una sorta di compensazione tra il credito/debito, che mira a incentivare il ricorso all’istituto dell’assegnazione e limitare l’impegno finanziario alla parte di prezzo eccedente.
Ma cosa succede se vi sono più creditori?
Vanno applicate le regole del concorso e, dunque, l’art. 510, comma 2, c.p.c. (distribuzione della somma ricavata), secondo cui se vi sono più creditori la somma è distribuita con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano in tutto o in parte riconosciuti.
Di conseguenza, in caso di domanda di assegnazione e in presenza di più creditori, in linea generale:
-se concorrono creditori di grado anteriore, l’istante dovrà versare una somma corrispondente a tali crediti, sino alla concorrenza di quella stabilita dal Giudice;
-se concorrono creditori di grado anteriore e creditori di pari grado a quello dell’istante si dovrà versare la somma necessaria per l’attuazione del concorso;
-se concorrono creditori di grado posteriore, l’istante dovrà versare solo la differenza.
FOCUS
Disposta l’assegnazione, il Giudice fissa il termine entro cui l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio ovvero stabilire modalità e termini per il pagamento dell’intero prezzo (se dovuto).
Avv. Giorgia Viola
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