Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro-Fanelli & Partners con nota di accompagnamento
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in parte- in ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell’intero credito.
Una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all’entità dell’intero credito, sicchè i ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Viola Nobili, con la sentenza n. 11275 del 09.11.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante deducendo l’applicazione al contratto di mutuo di interessi anatocistici ed usurari.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando, ai fini della verifica dell’usura, la possibilità di procedere alla mera somma dei tassi applicati, nonché l’insito anatocismo presente nell’ammortamento alla francese.
In relazione alle deduzioni in punto d’usura, il Giudice milanese, sulla scorta di numerose pronunce conformi rese dal medesimo Tribunale e dalla giurisprudenza nazionale di merito, ha chiarito che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non può in alcun modo ammettersi la sommatoria di interessi corrispettivi e di mora in quanto tale operazione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico: posto che il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata in ritardo, il loro cumulo determinerebbe un’indebita sommatoria tra entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse.
Secondo un ragionamento squisitamente aritmetico, precisa inoltre il Giudice, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell’intero credito, ma una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all’entità dell’intero credito, in quanto i ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia; solo il mancato pagamento del mutuo sin dall’inizio e protratto sino alla fine, e con tassi nominali sia corrispettivi che di mora vicini a quelli soglia, potrebbe – in astratto – portare al superamento delle suddette soglie.
Per ciò che concerne la doglianza attorea relativa all’applicazione di interessi anatocistici in conseguenza dell’applicazione di un piano di ammortamento cd. “alla francese”, il Tribunale milanese ha specificato come alcun fenomeno anatocistico può derivare dall’applicazione di un tale piano di rimborso del finanziamento, posto che in tale sistema gli interessi rimangono applicati sempre nella stessa misura percentuale, ma su un capitale via via decrescente sicchè la quota di interessi per ogni rata viene calcolata sul solo capitale residuo e mai anche sugli interessi.
Alla luce di tali rilievi il Tribunale da respinto in toto le domande formulate dai mutuatari, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NON VANNO SOMMATI
IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Mesiano | 23.05.2017 | n.2195
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