Nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), in tema di notificazione degli atti al difensore, la normativa vigente impone alle parti che questa debba essere destinata all’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis (codice dell’amministrazione digitale) ovvero dal ReGIndE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione.
La prescrizione dell’art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo PEC del difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Amendola, Rel. Vincenti, con l’ordinanza n. 30139 del 14.12.2017.
Nel caso di specie, una società di assicurazione ha impugnato la sentenza di appello che l’aveva condannata al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, fondando il proprio ricorso in Cassazione su di un unico motivo: per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’atto di appello (alla compagnia ricorrente) avvenuta presso la cancelleria del Giudice di prime cure (ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934) e non presso l’indirizzo PEC di detto difensore per essere il relativo difensore (domiciliatario patrocinante extra districtum) o quello della stessa società, risultanti, rispettivamente, dal ReGIndE e dall’INI PEC, come imposto in forza dell’art.52 del D.L. 25 giugno 2014, n. 90.
Il Supremo Collegio ha chiarito che la notificazione in materia civile possa eseguirsi presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario ad istanza di parte solo ed esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della Giustizia, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione.
Pertanto, la presenza dell’indirizzo PEC negli elenchi/registri INI PEC o ReGIndE rende possibile la notificazione presso il domicilio “elettronico”, a prescindere dell’indicazione della stessa nell’atto ad opera del difensore (considerato l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo PEC all’ordine di appartenenza), così da prevalere persino sull’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consente la notificazione presso la cancelleria ma bensì necessariamente presso la PEC del difensore domiciliatario (salva l’impossibilità per causa al medesimo imputabile).
Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha ritenuto nulla (ma non inesistente) la notificazione dell’appello effettuata direttamente (ed esclusivamente) presso la cancelleria, ritenendo necessaria la rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE e del responsabile civile. Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento del ricorso e per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
NOTIFICA SENTENZA – PEC: IDONEA A FAR DECORRERE TERMINE BREVE ANCHE SE PRIVA DI UFFICIO GIUDIZIARIO, SEZIONE, NUMERO E ANNO DI RUOLO
L’IRRITUALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON NE COMPORTA LA NULLITÀ
Sentenza | Cassazione civile, Pres. Di Palma – Rel. Falabella | 30.08.2017 | n.20625
NOTIFICA PEC: OVE ESEGUITA DOPO 21, SI PERFEZIONA ALLE ORE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART 147 C.P.C. SI APPLICANO ALLE NOTIFICAZIONI ESEGUITE CON MODALITÀ TELEMATICHE
Sentenza | Cassazione civile, Pres. Napoletano – Rel. Spena | 04.05.2016 | n.8886
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-pec-ove-eseguita-dopo-21-si-perfeziona-alle-ore-7-del-giorno-successivo
ATTI TELEMATICI E NOTIFICHE A MEZZO PEC: NULLI I FILE CHE NON PRESENTANO ESTENSIONE “P7M”
RIMESSA LA QUESTIONE DI MASSIMA IMPORTANZA A SEZIONI UNITE PER VALUTARE CONSEGUENZE ED EVENTUALI SANATORIE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Armano – Rel. De Stefano | 31.08.2017 | n. 20672
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