Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
In tema di interessi moratori, quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, l’interprete non può prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione.
Il tasso di mora non rileva in alcun modo nella verifica della usurarietà, non avendo natura di corrispettivo o di remunerazione, bensì funzione sanzionatoria per il caso, meramente eventuale, di inadempimento da parte del mutuatario, è dunque assimilabile ad una clausola penale e, in caso di eccessività, passibile di riduzione ad equità.
L’interpretazione letterale degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Susanna Menegazzi con la sentenza n.2717 del 29.12.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata due clienti agivano in giudizio contro una Banca esponendo di aver stipulato con questa un contratto di mutuo fondiario, rispetto il quale contestavano l’applicazione di interessi usurari di cui chiedevano la restituzione dell’indebito.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande.
Il Giudice ha rilevato che nel contratto prodotto in giudizio non venivano applicati costi superiori al tasso soglia, inoltre, ha specificato che il tasso di mora non rientra tra i costi a carico del mutuatario, in quanto assolve ad una funzione sanzionatoria meramente eventuale per il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
Sul punto, la previsione di interessi moratori è riconducibile ad una clausola penale che in caso di eccessività è passibile di riduzione in via equitativa.
Il Tribunale per avvalorare questo assunto ha richiamato l’art. 644 cod. pen. a mente del quale gli interessi dati o promessi suscettibili di usura sono solo quelli corrispettivi.
Secondo il Magistrato la tesi da lui enunciata sarebbe confermata dall’ art. 1284 quarto comma cod. civ., in quanto diversamente opinando si dovrebbe ammettere che l’interesse moratorio possa essere contemporaneamente usurario ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., ma anche imposto dall’art. 1284 cod. civ.
Se anche, poi, si volesse accedere alla diversa tesi della astratta applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi di mora, si dovrebbe rilevare la mancata previsione di uno specifico tasso, pertanto senza revoche in dubbio la disciplina antiusura non sarebbe applicabile per gli interessi moratori, ma al più l’interprete dovrebbe conformarsi alle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO RICONDUCIBILI AL GENUS DELLA CLAUSOLA PENALE
IN ASSENZA DI UN TASSO SOGLIA SPECIFICO È ESCLUSA LA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 18.04.2018 | n.698
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-sono-riconducibili-al-genus-della-clausola-penale
USURA: IMPOSSIBILE LA VALUTAZIONE DEL CARATTERE USURARIO DEGLI INTERESSI DI MORA IN MANCANZA DI UN TERMINE DI RAFFRONTO
ERRATO IN RADICE IL CALCOLO EFFETTUATO PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO DI MORA CD. “T.E.MO.”
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi | 20.03.2018 | n.111
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-impossibile-la-valutazione-del-carattere-usurario-degli-interessi-di-mora-in-mancanza-di-un-termine-di-raffronto
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON DEVONO ESSERE COMPUTATI CON RIFERIMENTO AI TASSI-SOGLIA
IL TASSO EFFETTIVO DI MORA C.D. T.E.M.O È INESISTENTE, ARBITRARIO E PRIVO DI RISCONTRO NORMATIVO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi | 05.03.2018 | n.20214
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-di-mora-non-devono-essere-computati-con-riferimento-ai-tassi-soglia
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