Provvedimento segnalato dall’avv. Pietro Paolo Palumbo del foro di Torre Annunziata
Il mancato deposito della nota di trascrizione al momento dell’iscrizione a ruolo, non è sanzionato con la inefficacia del pignoramento.
La nota di trascrizione può essere depositata anche in un momento successivo e, comunque, non oltre la pronuncia della ordinanza di vendita.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino, con l’ordinanza emessa il 15 gennaio 2019.
In particolare, l’organo giudicante si è pronunciato sull’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 617 c.2 c.p.c. e sulla contestuale istanza di sospensione spiegata da un debitore esecutato.
La procedura espropriativa immobiliare è stata azionata da un istituto di credito in conseguenza del mancato pagamento, da parte del debitore esecutato, delle somme insolute dovute in forza di titolo esecutivo rappresentato da un contratto di mutuo ipotecario.
A fondamento dell’opposizione è stata posta, tra gli altri motivi, la tardività della richiesta di trascrizione e del suo deposito. L’opponente ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di sospensione nonché per la condanna della banca al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
L’istituto di credito, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per il rigetto dell’istanza di sospensione preliminarmente formulata e per l’infondatezza, in fatto e diritto, delle motivazione ad essa sottese.
Il Giudice, investito del thema decidendum, si è soffermato, in particolare, sulla doglianza attorea relativa alla tardività della richiesta di trascrizione del pignoramento e del suo deposito poiché essa è stata effettuata in data 23-07-2018 ma depositata dal pignorante solo in data 30.09.2018.
Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che, nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, ai sensi dell’art. 557 c.p.c., l’ufficiale giudiziario, “eseguita l’ultima notificazione, consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari” affinché il creditore possa depositare (con modalità cartacea o telematica) nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione copia conforme dell’atto di pignoramento con la relativa nota d’iscrizione a ruolo, nonché copia conforme del titolo esecutivo e del precetto “entro quindici giorni dalla consegna”.
Tuttavia, l’organo giudicante ha pure rappresentato che l’art. 557, co. 2, c.p.c. sanziona con l’inefficacia del pignoramento e, dunque, con l’estinzione del procedimento solo l’omesso o tardivo deposito delle copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Tale sanzione non è, invece, prevista in caso di mancato o tardivo deposito della nota di trascrizione.
La circostanza che il mancato deposito della sola copia conforme della nota di iscrizione a ruolo non sia foriero di conseguenze non è, però, frutto di una dimenticanza, bensì la conseguenza di una scelta consapevole del Legislatore che ha inteso scongiurare il rischio per il creditore possa trovarsi nella impossibilità di rispettare il termine perentorio di cui all’art. 557 comma 2, c.p.c. per causa non imputabile (potrebbe, infatti, accadere nella prassi che la restituzione da parte della Conservatoria della nota di trascrizione avvenga con ritardo per varie ragioni del tutto estranee alla volontà e alla solerzia del creditore).
In buona sostanza, dunque, con l’iscrizione a ruolo, il creditore dovrebbe depositare l’atto di pignoramento notificato e la relativa nota, oltre a titolo esecutivo e precetto.
Tuttavia, come ritenuto anche dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, ove la nota di trascrizione non venisse depositata con la relativa nota d’iscrizione, tale deposito è possibile anche in un momento successivo e, comunque, non oltre la pronuncia della ordinanza di vendita.
In tal senso, il giudice dell’esecuzione non ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di inefficacia, atteso che tale sanzione (e prima ancora la individuazione di un termine) non è espressamente prevista per il caso di specie.
Sulla base delle sopraesposte argomentazioni, il Tribunale ha ritenuto le domande attoree infondate e le ha rigettate con conseguente condanna al pagamento, in favore della creditrice procedente, delle spese della fase a cognizione sommaria dell’opposizione all’esecuzione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONI IMMOBILIARI: IL CREDITORE DEVE DEPOSITARE COPIA CONFORME DI TITOLO, PRECETTO E PIGNORAMENTO ENTRO QUINDICI GIORNI
IL DEPOSITO DI COPIA PER IMMAGINI, BENCHÈ IDONEO A RAGGIUNGERE LO SCOPO, DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Cesare De Sapia | 29.06.2016 |
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: LA FUNZIONE DEL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 567, CO. 2, C.P.C.
LA RELAZIONE NOTARILE INFRAVENTENNALE È SUFFICIENTE AD ACCERTARE LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE ESECUTATO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Pres. Lo Sardo – Rel. Sciascia | 21.05.2015 |
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: POSSIBILE LA RINNOVAZIONE TARDIVA DELLA TRASCRIZIONE
LA PROCEDURA PUÒ ESSERE PROSEGUITA, IN MANCANZA DI ATTI PREGIUDIZIEVOLI TRASCRITTI MEDIO TEMPORE
Ordinanza | Tribunale di Lamezia Terme, dott.ssa Adele Foresta | 07.03.2016 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno