Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi con nota di accompagnamento
LA MASSIMA
I principi di cui alla legge n.124 del 4/8/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ai commi 136-140 dell’art. 1, prevalgono anche laddove risolti i contratti prima del fallimento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena – sezione fallimentare – con decreto del 15 gennaio 2019- Pres. Emilia Salvatore- Rel. Alessandra Mirabelli.
IL CASO
Ricorreva una società di locazione finanziaria in opposizione allo stato passivo del fallimento come dichiarato nei confronti del lessee, dolendosi della mancata ammissione al passivo, dei crediti come maturati alla data di apertura del concorso, a titolo di canoni scaduti ed insoluti alla stessa data, (già risolti i contratti allorquando ancora in bonis la parte utilizzatrice), oltre che a titolo di indennizzo, nella misura pari all’importo dei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione e del prezzo di acquisto finale, oltre agli interessi convenzionali come convenuti.
Il Giudice Delegato, in merito, aveva escluso il credito, assumendo la non applicabilità ai contratti portati nella sede della verificazione, dell’art. 72 quater l. fall., poiché risolti prima del fallimento, oltre che per la natura traslativa dei contratti di leasing, nonché l’applicazione dell’art. 1526 c.c.
Parte opponente contestava la qualificazione giuridica dei rapporti come affermata nella fase della verificazione, deducendo la diversa natura di “mero godimento” degli stessi, in quanto i beni non erano peraltro mai stati restituiti alla concedente e chiedeva che, in conformità delle clausole contrattuali relative alla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, venissero riconosciuti sia i canoni scaduti che quelli a scadere, nonché le penali, come contrattualmente previste.
COMMENTO
Orbene, il Tribunale di Modena, ritenuta la natura documentale del contenzioso, ha assunto in decisione la causa, previa discussione orale.
Il Collegio ha dato atto dell’ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza circa l’applicabilità o meno ai contratti di leasing risolti prima del fallimento, della disciplina di cui all’art. 72 quater L. Fall., in luogo della applicazione, in via analogica, delle diverse disposizioni previste nei casi di risoluzione dei contratti di locazione o di vendita con riservato dominio, a seconda della natura di mero godimento o traslativa degli specifici contratti di leasing.
Nel caso della applicazione della disciplina della vendita con riserva della proprietà, richiamando il dibattito in merito alla derogabilità o meno a cura delle parti del rapporto, dell’art. 1526 c.c., il Collegio modenese ha preso atto delle conclusioni cui da ultimo è pervenuta anche la Suprema Corte di cassazione, secondo cui dalla risoluzione non può derivare al concedente un indebito arricchimento (“in termini di vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto – cfr. Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018), con conseguente riconduzione a equità ai sensi dell’art. 1384 c.c. della penale che sia risultata eccessiva.”
Svolte le debite premesse, nella prima parte della motivazione, il Tribunale di Modena ha successivamente richiamato l’entrata in vigore ratione temporis della legge n.124 del 4/8/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ai commi 136-140 dell’art. 1 ha disciplinato il leasing c.d. finanziario, dettando una disciplina specifica per la risoluzione per grave inadempimento dell’utilizzatore: l’art. 138, in particolare, prevede il diritto del concedente alla restituzione del bene, la vendita o riallocazione a valore di mercato e la corresponsione all’utilizzatore della somma realizzata, fermo il diritto di trattenere:
- i canoni scaduti e non pagati;
- i canoni a scadere in linea capitale;
- il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto;
- le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita; qualora il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene sia inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore, il concedente mantenendo il diritto di credito nei confronti dell’utilizzatore stesso, in relazione alla somma non recuperata.
La problematica, preliminare posta dal Tribunale di Modena, è se la nuova disciplina, applicabile sicuramente ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, sia altresì applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente e per i quali la risoluzione sia intervenuta successivamente, ovvero abbia in ogni caso natura interpretativa.
Nell’ambito di tale incerto quadro interpretativo, il Giudice Delegato, qualificando i contratti come leasing traslativo, aveva escluso il credito della parte istante, in conformità alla giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 09/02/2016, cui hanno fatto seguito Cass. Ordinanza n. 20890 del 07/09/2017 e Cass. Ordinanza n. 21476 del 15/09/2017) che ha ritenuto in tale ipotesi applicabile non l’art. 72 quater L. Fall, ma l’art. 1526 c.c..
Il Tribunale adito ha assunto che, senza necessità di valutare la natura dei contratti o l’applicabilità delle previsioni normative sopra menzionate, potesse essere risolto il tema portato alla decisione, dando esecuzione alle disposizioni contrattuali sulla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore ed in particolare alle clausole penali come contenute e convenute all’interno delle condizioni generali dei contratti de quibus, posto che dalla disamina e dalla lettura delle stesse clausole è emerso che non comportavano alcun ingiusto arricchimento del lessor concedente; invero, i beni, come esposto dalla parte opponente, non gli erano neppure stati restituiti, né gli stessi beni erano stati reperiti e/o acquisiti alla massa attiva del fallimento.
Posta, pertanto, in detti termini la questione, il Giudice ha ritenuto di applicare una soluzione non difforme dalle previsioni della legge 124/2017, riconoscendo espressamente che spettavano alla parte opponente a titolo di penale, sia i canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione, con i relativi interessi di mora, sia i canoni a scadere attualizzati ed il prezzo di acquisto.
Dalla predetta soluzione, trovando affermazione il principio che le somme ammesse al passivo corrispondevano a quanto dall’operazione la concedente poteva legittimamente aspettarsi di ottenere e che essa stessa concedente poteva pertanto pretendere a titolo di danno, anche in termini di lucro cessante, il Giudice ha concluso per la ammissione al passivo del fallimento, dell’intero credito con collocazione chirografaria, che era stato invece escluso nella fase della verifica.
Nessun dubbio, dunque, circa il fatto che, sia i giudici di merito che i giudici dei Tribunali fallimentari, siano chiamati a provvedere in materia Leasing, tenendo a mente i principi come derivanti dalla legge n. 124/17 che ha tipizzato i contratti di locazione finanziaria.
Si fa sempre più forte la esigenza, avvertita dai Tribunali, di abbandonare totalmente qualunque richiamo alla oramai antigiuridica nei casi di specie, norma di cui all’art. 1526 c.c, anche laddove e specie in sede concorsuale, i contratti di leasing siano già stati risolti ante fallimento.
Pian piano si assiste al totale abbandono della indagine preventiva ed anacronistica avente ad oggetto la effettiva qualificazione giuridica dei rapporti, con il primato e quindi concesso alla natura esclusivamente di finanziamento del modello contrattuale, con l’abbandono ed anche in sede concorsuale, del noto dibattito in merito alla applicabilità o meno ai rapporti risolti ante fallimento, dell’art. 72 quater L.F.
Chi scrive ha spesso commentato il periodo forse più buio nella storia dei rapporti tra leasing e fallimento, allorquando il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 2538/16, aveva ipso facto creato una vera e propria voragine, tale da cancellare addirittura il buono come ricavabile dalla antica ma mai dimenticata Convenzione Unidroit di Ottawa sul leasing internazionale. Chi scrive, spesso, ha parlato di un sistema garantista come derivante dalla legge 124/17, quale corretta conclusione di un iter che nasce e proprio dalla Convenzione Unidroit sopra ricordata, come se senza soluzione di continuità, i principi generali ricavabili da una Convenzione internazionale, siano stati poi finalmente tradotti in legge nazionale, così da renderne inequivoca la applicazione de jure condito.
Ovvie sono le domande che qualunque operatore del settore è legittimato oggi a porsi: “ma negli ultimi 40 anni di storia della locazione finanziaria, di cosa abbiamo parlato ?? Per quale motivo non hanno trovato immediata applicazione, proprio in assenza di una normativa di settore, i principi generali assolutamente garantisti della Convenzione Unidroit?? Perchè solo oggi la affermazione della verifica in merito alla inesistenza di una situazione di vantaggio, sperequativa, di una parte del rapporto in danno dell’altra, viene svolta nelle aule di merito ??”
In buona sostanza, nessun dubbio quanto alla portata ed alla enorme rilevanza della legge 124/17, anche nei rapporti già risolti, ma non ancora esauriti negli effetti poiché solo attraverso il richiamo agli effetti del contratto ex art. 1372 c.c. ed all’esaurimento o meno degli stessi siamo in grado oggi di trovare le soluzioni più idonee, al fine di sgomberare il campo anche dalle insidie di cui all’art. 11 delle preleggi.
Lo ha fatto magistralmente anche il Tribunale di Modena osservando all’interno di una fattispecie di contratti risolti ante fallimento ed ante entrata in vigore della legge 124/17 che i beni non erano stati mai riconsegnati alla avente diritto e legittima proprietaria, né rinvenuti nella sede concorsuale.
Molto avrebbe scritto sul tema l’indimenticabile giurista Betti, con la sua Teoria generale del negozio giuridico. E molto sarebbe stato motivo di scandalo per lo stesso giurista Betti, laddove l’art. 1372 c.c. fosse stato dimenticato nelle aule, proprio come lo è stato spesso in questi ultimi 40 anni di storia leasing.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: PRETESA APPLICATIVA DELL’ART. 1526 C.C. IN IPOTESI DI RISOLUZIONE ANTE APERTURA CONCORDATARIA
CON L’INTRODUZIONE DELL’ART. 72 QUATER L.F. È VENUTA MENO LA DISTINZIONE TRA LEASING DI GODIMENTO E LEASING TRASLATIVO
Sentenza | Tribunale di Milano Giudice Dott.ssa Anna Carbone | 26.10.2018 | n.10848
LEASING IMMOBILIARE: AZIONE PER LA RICONSEGNA DEL BENE
AMMESSA EX L. 124/17 LA POSSIBILITÀ CHE LA CONCEDENTE POSSA TRATTENERE I CANONI PERCEPITI E PRETENDERE IL PAGAMENTO DEL CAPITALE RESIDUO AL NETTO DEL VALORE DEL BENE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali | 15.10.2018 | n.2733
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-immobiliare-azione-per-la-riconsegna-del-bene
LEASING: CONTRATTO GIUNTO A NATURALE SCADENZA E FALLIMENTO DEL LESSEE
INAPPLICABILE L’ART. 1526 C.C. AI COSIDDETTI CONTRATTI INOPTATI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. De Matteis – Rel. Fucito | 03.08.2018 |
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