Segnalata dall’avv. Alfieri Di Girolamo del foro di Pavia
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sulmona, Giudice Giuseppe Ferruccio, con la sentenza n. 288 del 10.10.2018.
La vicenda ha riguardato dei correntisti che hanno agito in giudizio deducendo molteplici violazioni da parte dell’istituto di credito convenuto in relazione a due distinti rapporti, l’uno di conto corrente e l’altro di mutuo chirografario.
Con riferimento al rapporto di conto corrente le doglianze attoree hanno riguardato: l’omessa apposizione di sottoscrizione sul contratto, l’omessa pattuizione dei tassi applicati, comunque costantemente superiori rispetto a quelli “nominali”, la violazione del divieto di anatocismo, l’illegittimità della c.m.s, l’illegittimo ricorso al meccanismo cd. dei giorni valuta nonché l’applicazione di un costo complessivo del credito superiore alle soglie previste dalla l. 108/1996.
La Banca, nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in primis, l’inammissibilità di ogni domanda relativa al conto corrente, per essere stata la società titolare del rapporto cancellata già nel corso dell’anno 2013; in secundis, l’istituto di credito ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori. Infine, nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione relativamente all’arco temporale antecedente all’anno 2006.
Il Giudice adito, nella pronuncia de qua, ha dichiarato l’inammissibilità delle domande attoree in riferimento al rapporto di conto corrente in virtù del fatto che la società è stata estinta nell’anno 2013, senza che gli attori abbiano dimostrato che i crediti azionati fossero stati inclusi nel bilancio di liquidazione.
Al riguardo, l’organo giudicante ha fatto proprio il principio già enunciato, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa. Tuttavia, restano escluse le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), che se non espletata dal liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto applicabile il suddetto principio anche in riferimento a presunti crediti azionabili (ma, in concreto, non azionati prima dello scioglimento della società) in riferimento a rapporti di conto corrente bancario con accessoria apertura di credito. Ciò in quanto le relative pretese assurgono precisamente al rango di crediti incerti e illiquidi per il cui accertamento occorre un’attività ulteriore, di norma giudiziale. Il cui mancato espletamento della predetta attività, da parte del liquidatore, va interpretato come implicita rinuncia finalizzata ad una più celere definizione del procedimento estintivo.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in relazione al rapporto di conto corrente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETÀ: I SOCI NON POSSONO PROPORRE AZIONE DI INDEBITO DOPO LA CANCELLAZIONE
LE PRETESE INIDONEE AD ESSERE ISCRITTE IN BILANCIO SI INTENDONO RINUNCIATE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat | 01.04.2015 | n.4195
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE DAL R.I. COMPORTA AUTOMATICA RINUNCIA AD OGNI AZIONE
GLI EX SOCI NON SONO LEGITTIMATI ATTIVI NEI GIUDIZI CONTRO BANCA PER RECUPERO CREDITI INCERTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano | 09.06.2016 | n.2051
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