Nell’ambito delle eccezionali misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da “COVID-19”, l’art. 83, comma 7, lettera h del D.L. n. 18/20 ha previsto l’adozione dello strumento della trattazione scritta della causa, per quei procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.
Il Tribunale di Taranto, in persona della dott.ssa Claudia Calabrese, con l’ordinanza resa il 31 marzo 2020 in cui ha nominato un CTU in un giudizio fra una banca ed un correntista, ha anche previsto il giuramento telematico del consulente e fissato indicazioni per l’instaurazione del successivo contraddittorio fra le parti, che dovrà essere meramente scritto. La particolarità di tale provvedimento sta nel giuramento del CTU, che avverrà in forma telematica, secondo un modello che il Giudicante ha allegato all’ordinanza.
Quanto al contraddittorio, invece, il Tribunale ha assegnato alle parti un termine sino a 10 giorni prima della data di udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, nelle quali i difensori potranno svolgere considerazioni in ordine ai quesiti formulati, procedere alla nomina di propri CTP e comunque formulare le proprie richieste ed il giudice; con successivo provvedimento, disporrà procedersi con le operazioni peritali fissando tutti i termini previsti dall’art. 195 c.p.c. nonché la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
Riguardo ai tempi che devono essere scanditi dal CTU per la data del primo accesso delle operazioni peritali e delle successive operazioni di espletamento, il Giudice ha ordinato al consulente di tenere “in primaria considerazione” l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le stesse sessioni peritali potranno essere svolte con i CTP e i difensori delle parti mediante collegamenti da remoto.
Una soluzione processuale – si direbbe “smart” – che appare particolarmente interessante, nell’ottica del contemperamento tra le prerogative difensive delle parti e la salvaguardia della salute pubblica, inseguito dalle misure previste dal d.l. 18/20.
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