Provvedimento segnalato dall’Avv. Matteo Gervasini del foro di Verona
L’art. 1957 c.c. statuisce che il creditore debba proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo.
Tale disposizione normativa è finalizzata a stimolare il creditore ad assumere sollecite e concrete iniziative contro il debitore principale, al fine di recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti sospesa per un tempo indefinito.
Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.
Si può ritenere assolto dal creditore l’onere imposto dall’art. 1957 c.c., ove in un contratto di fideiussione che preveda l’impegno al pagamento immediato alla Banca, a semplice richiesta scritta, quest’ultima abbia inviato lettera di invito al pagamento a uno dei condebitori.
Così si è espressa la Corte di Appello di Venezia, Pres. Est. Micochero, con la sentenza n. 1148 del 19 maggio 2022.
È accaduto che una banca revocava la linea di credito, inviando tempestivamente nei sei mesi la lettera di invito al pagamento sia al debitore principale che al garante.
Solo dopo la scadenza dei sei mesi, il creditore avviava l’azione giudiziaria, presentando il ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva opposto, e il Tribunale confermava la validità della garanzia fideiussoria.
Avverso tale decisione i fideiussori proponevano appello, deducendo la nullità per la violazione alla normativa antitrust schema ABI, chiedendo, in ogni caso, di darsi atto della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per non aver avviato tempestiva l’azione giudiziaria.
La Corte effettivamente rilevava che erano decorsi oltre sei mesi dalla revoca delle linee di credito al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo; purtuttavia, riteneva che non si fosse verificata la decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto la fideiussione prevedeva l’impegno al pagamento immediato “a semplice richiesta”.
I giudici di appello rilevavano che, in caso di fideiussione solidale, l’istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l’uno o contro l’altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l’estinzione della fideiussione.
Tale interpretazione non contrasta con la ratio della norma, individuata nell’esigenza di impedire che il fideiussore, per l’inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale.
Nel caso di specie, la clausola di cui all’art. 8 della fideiussione consentiva al creditore di rivolgere le proprie istanze nei confronti del fideiussore e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando implicitamente alla forma con cui l’onere di cui all’art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”.
La clausola con cui i fideiussori si sono impegnati a soddisfare il creditore “su semplice richiesta” costituisce una valida espressione di autonomia negoziale, per cui, avendo la banca inviato l’intimazione scritta di pagamento ai fideiussori, con tempestiva lettera raccomandata, la garanzia non poteva ritenersi estinta.
Né poteva affermarsi l’inefficacia della clausola “a prima richiesta” in quanto non era stato specificato – mediante un richiamo all’art. 1957 c.c. – che il suo inserimento nel contratto di fideiussione fosse finalizzato (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dall’art. 1957 c.c., essendo limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta fosse sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia, con esonero del creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria.
Alla luce di tale percorso, la Corte ha ritenuto che l’invio della lettera di pagamento al fideiussore fosse sufficiente a evitare la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. per cui ha rigettato l’appello con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
DECADENZA FIDEIUSSIONE EX ART. 1957 CC: È SUFFICIENTE LA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO AL GARANTE
TANTO ANCHE IN IPOTESI DI FIDEIUSSIONE PARZIALMENTE NULLA PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTITRUST
Sentenza | Corte d’Appello Milano, Pres. Rel. Bonaretti | 30.03.2022 | n.1062
IL MOMENTO DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO È IRRILEVANTE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno