ISSN 2385-1376
Testo massima
La grave negligenza nel mantenere la segretezza del codice di utilizzo della carta vale ad eliminare il principale presidio di sicurezza nell’uso della stessa, costituito appunto dal codice segreto PIN, ed integra una violazione gravemente colposa degli obblighi legali e contrattuali di conservazione e di sicurezza dello strumento di pagamento gravanti sull’utilizzatore.
Si è espresso in questi termini il Collegio ABF di Napoli, Pres. Marinari Rel. Picardi, con decisione n. 6848 del 10.09.2015.
Nel caso di specie un cliente, lamentando il disconoscimento di un prelievo pari ad 2.032,16 effettuato presso ATM a seguito di furto del proprio bancomat, formulava reclamo presso la Banca al fine di ottenere la restituzione della somma relativa all’operazione disconosciuta, deducendo di aver provveduto nel minor tempo possibile a richiedere il blocco della carta, di non aver custodito il codice PIN insieme al bancomat e di aver diligentemente adempiuto agli obblighi su di lui gravanti ai sensi dell’ art. 7, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 11/2010, comunicando tempestivamente il furto della propria carta di credito.
Stante l’esito negativo del reclamo, il cliente proponeva ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, contestando la violazione, da parte dell’intermediario, dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010, in assenza di prova di proprio dolo o colpa grave.
Resisteva la Banca, la quale riconduceva l’utilizzo fraudolento del bancomat alla condotta gravemente colposa dell’utilizzatore, che con il proprio comportamento aveva casualmente contribuito al verificarsi dell’evento, violando gli obblighi di diligente custodia della carta e del PIN. Del resto, il ristretto lasso di tempo intercorrente tra il furto della carta e gli utilizzi contestati, non suggerirebbe altra conclusione.
Il Collegio ha chiarito, in primis, che “la prova della colpa grave indica, più specificamente, la prova dei fatti che, in connessione tra loro, possono ragionevolmente condurre a ritenere gravemente negligente la condotta del cliente. Questa prova può ovviamente essere fornita pure per mezzo di presunzioni, purché queste, com’è noto, siano gravi, precise e concordanti secondo quanto dispone l’art. 2729 c.c.“.
Richiamando il disposto dell’art. 7 del succitato d.lgs. n. 11/2010, che pone in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei codici di accesso relativi allo strumento di pagamento il provvedimento in commento ha ribadito la particolare cura richiesta al cliente nel mantenere riservato il codice PIN specie nel momento in cui si serve della carta, onde evitare che un eventuale male intenzionato sia indotto a trafugarla e sia poi favorito nell’utilizzo della carta stessa.
Appurato il comportamento gravemente colposo del cliente, il Collegio ha ritenuto che non assumesse rilievo la circostanza che il ricorrente fosse riuscito ad effettuare il blocco della carta solo venti minuti dopo il furto, a causa delle gravi difficoltà legate al fatto di trovarsi in un paese straniero, dato che essa non appariva idonea, per un verso, a limitare la colpa grave dell’utilizzatore, per l’altro, a denotare l’inadeguatezza del sistema organizzativo e di controllo dell’intermediario.
Alla luce di ciò il Collegio ha rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
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