ISSN 2385-1376
Testo massima
Il cliente che lamenti un danno connesso al ritiro automatico della carta bancomat da parte dell’ATM, è tenuto anzitutto a provare che lo stesso non sia dipeso da causa a lui imputabile, quale, ad esempio, il mancato ritiro della carta entro il tempo indicato dall’operatore.
La domanda risarcitoria non potrà, in ogni caso, trovare accoglimento, qualora il cliente non provi di aver patito un danno economico. Invero, il lamentato danno esistenziale per stress e disagio causato dalla indisponibilità dello strumento di pagamento per ventiquattro ore, non integra un danno risarcibile, atteso che non rilevano sul piano risarcitorio i danni non patrimoniali c.d. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità.
Si è espresso in questi termini il Collegio ABF di di Roma, Pres. De Carolis Rel. Corapi, con la decisione n. 921, del 06.02.2015.
Nel caso di specie un cliente, lamentando il ritiro automatico della carta bancomat da parte dell’ATM prima ancora che fosse erogata la somma richiesta e precisando che la riconsegna del bancomat fosse avvenuta solo il giorno successivo, adiva il Collegio al fine di ottenere condanna della banca al risarcimento del danno patito, sia economico che esistenziale.
In particolare, il ricorrente poneva a fondamento della propria pretesa risarcitoria il danno da stress ed il disagio subito, in quanto, non potendo disporre delle somme necessarie per affrontare la giornata, aveva dovuto far ricorso ad un prestito di danaro, lamentando altresì un danno economico, quantificato nella perdita della retribuzione di mezza giornata lavorativa, in ragione del ritardo con cui, in conseguenza dell’accaduto, si era recato a lavoro.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale, pur non contestando il fatto storico del ritiro automatico della carta bancomat, evidenziando comunque che lo stesso poteva esser dipeso da causa imputabile al ricorrente (mancato ritiro entro i trenta secondi prima dell’erogazione della somma di cui era stato richiesto il prelievo), contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria, evidenziando la carenza di qualsivoglia prova a fondamento della stessa. Nello specifico, la banca rilevava che il primo prelievo effettuato con la carta, successivamente alla restituzione della stessa, era avvenuto soltanto due giorni dopo che il ricorrente fosse tornato in possesso dello strumento di pagamento, contestando pertanto la totale mancanza di prova del danno patito nel corso delle ventiquattro ore di indisponibilità della carta di pagamento.
Il Collegio, riportandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale a condizione che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.
Quanto al danno patrimoniale, il provvedimento de quo ha evidenziato che la pretesa risarcitoria risultava del tutto indimostrata, non avendo il ricorrente provveduto a specifiche allegazioni a sostegno della domanda.
In conclusione, il Collegio ha rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 605/2015