ISSN 2385-1376
Testo massima
Il cliente che lamenti il disconoscimento di un prelievo effettuato presso ATM, non può essere rimborsato dall’istituto bancario se responsabile per aver concorso colposamente a cagionare il danno, con un comportamento negligente in seria violazione di quei doveri di diligenza imposti al cliente / utilizzatore.
Si è espresso in questi termini il Collegio ABF di Napoli, Pres. Marinari, Rel. Rotondo, con decisione n. 5588 del 16.07.2015.
Nel caso di specie un correntista, lamentando il disconoscimento di un prelievo effettuato presso ATM a seguito di un furto del proprio bancomat, adiva il Collegio al fine di ottenere la condanna della Banca alla restituzione della somma relativa all’operazione disconosciuta.
Resisteva la Banca, la quale ascriveva l’utilizzo fraudolento del bancomat alla condotta gravemente colposa dell’utilizzatore che, con il proprio comportamento aveva causalmente contribuito al verificarsi dell’evento, violando gli obblighi, contrattualmente e normativamente previsti, che avrebbe dovuto adempiere in ordine alla custodia dello strumento di pagamento e dei relativi codici dispositivi (ai sensi dell’art. 6 del “Contratto Quadro per lo svolgimento dei Servizi di Pagamento“, oltre che dell’art. 1227 c.c.).
Ed, invero, l’istituto bancario deduceva che lo strettissimo arco temporale intercorrente tra il furto del bancomat (ore 9,10) ed il prelievo (ore 9,30), con il corretto inserimento del pin già al primo tentativo, faceva presumere con elevato grado di probabilità che il pin fosse conservato unitamente alla carta e ad essa immediatamente associabile.
La Banca, inoltre, nel dimostrare l’esatto adempimento dei propri obblighi di precauzione, primo tra tutti l’obbligo di garantire l’inaccessibilità dei dispositivi di sicurezza di pagamento da parte di soggetti non autorizzati, specificava che la carta oggetto del ricorso era dotata della tecnologia Chip-Pin, “modalità che presupponeva la combinazione tra carta e codice segreto, il quale non risultava deducibile neppure dopo un’eventuale decodifica della banda magnetica e/o microchip”
Il ricorrente, al contrario, negava qualsiasi tipo di responsabilità a sé riconducibile ed in subordine richiedeva l’applicazione della franchigia di cui all’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio, nella valutazione degli elementi istruttori nonché delle circostanze fattuali, ha rilevato, in primis, con specifico riguardo alla custodia dello strumento di pagamento unitamente al relativo codice, la sussistenza di una condotta della ricorrente tale da integrare gli estremi della colpa grave, con la conseguente impossibile imputazione all’intermediario di una grave violazione dei criteri di diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto, oltre che della responsabilità per l’uso fraudolento dello strumento di pagamento ai sensi D. Lgs. n. 11/2010.
Alla luce di ciò il Presidente, ha rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 610/2015