Il sistema ABF/ACF, sotto il profilo della natura giuridica, non è assimilabile alla conciliazione, né all’arbitraggio, né, ancora, all’arbitrato, dovendo, piuttosto, in un’ottica meramente descrittiva, qualificarsi come un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie di natura contenziosa e decisorio-aggiudicativa, le cui decisioni, però, non possiedono il carattere della vincolatività in senso proprio, non potendo passare in giudicato, né costituire titolo esecutivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo nella sentenza n. 3654 del 08.03.2022.
Nel caso di specie, il cliente presentava ricorso per ingiunzione ai sensi dell’art. 633 c.p.c. onde ottenere l’esecuzione coattiva di una decisione dell’ABF rimasta inadempiuta da parte della banca.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, quest’ultima proponeva opposizione eccependone l’incompetenza territoriale.
Preliminarmente, è stata analizzata la questione della natura dell’ABF, ancora dibattuta.
Invero, vengono disattese le tesi che assimilano tale organo ad un meccanismo di conciliazione ovvero ad una forma di arbitraggio o di arbitrato. La decisione dell’ABF, infatti, termina con un provvedimento decisorio, non vincolante ma idoneo a definire la controversia, mentre la conciliazione persegue il fine di raggiungere un accordo bonario tra le parti grazie all’intervento di un terzo.
Invero, altrettante particolarità la differenziano dall’arbitraggio in quanto, in tale secondo caso, il collegio è chiamato ad integrare il regolamento contrattuale, non a dirimere una controversia bilanciando i contrapposti interessi delle parti, così come dall’arbitrato.
L’istituto in esame, inoltre, non può sovrapporsi neppure all’arbitrato-nonostante la nomenclatura utilizzata- poiché il provvedimento finale non è vincolante né impugnabile ed è frutto di una procedura che non assicura la simmetria di poteri e doveri, propria dell’arbitrato.
In definitiva, può dirsi che l’ABF sia uno strumento stragiudiziale di definizione di contenziosi in materia bancaria, volto essenzialmente a soddisfare la necessità di ottenere un requisito di procedibilità ai sensi del D.Lgs. 28/2010, obbligatorio per gli intermediari.
Il procedimento si conclude con una decisione che ha la forma tipica di una sentenza, comunque dotata di peculiarità che non ne permettono la sovrapposizione: esso- infatti- manca di vincolatività, pur essendo caratterizzato di cogenza indiretta.
In ragione di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’incompetenza territoriale della Corte emittente l’ingiunzione, visto il foro della banca, revocando-pertanto-il decreto ingiuntivo opposto.
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