Testo massima
Sono pienamente legittimi il piano di ammortamento alla francese ed il sistema di calcolo allo stesso sotteso. Invero, i criteri di calcolo applicati dall’intermediario al contratto di mutuo non contrastano con le previsioni di legge e non producono alcun fenomeno anatocistico.
Ha così statuito il Collegio di Napoli dell’Arbitro bancario finanziario, Pres. Carriero, Rel. Maimeri, con la decisione n. 7585 del 28.08.2015.
Nel caso di specie, il cliente presentava ricorso all’Arbitro bancario finanziario perché venisse accertata, nell’esecuzione del contratto di finanziamento di cui era parte debitrice, la sussistenza di vizi di legittimità che minavano la validità del rapporto obbligatorio stesso.
La doglianza verteva, in particolare, sull’adozione di un piano di ammortamento cosiddetto “alla francese” per la restituzione del capitale, più oneroso per il ricorrente rispetto al corrispondente strumento declinato “alla italiana”. Il cliente deduceva che la vessatorietà della relativa clausola avrebbe imposto la duplice sottoscrizione della stessa da parte del consumatore, con conseguente nullità della pattuizione in mancanza di detta specifica sottoscrizione ex art. 36 d.lgs. n. 205/2006, con applicazione del tasso legale.
Il piano di ammortamento “alla francese” avrebbe inoltre cagionato la produzione di effetti anatocistici vietati dall’art. 1283 c.c. e la indeterminatezza del contratto in violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., ragioni per le quali il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità della clausola convenzionale di determinazione degli interessi e la restituzione da parte dell’intermediario di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva la banca, la quale contestava ogni addebito, evidenziando che il piano di ammortamento “alla francese”, di cui il consumatore era stato regolarmente informato, non comportasse la capitalizzazione degli interessi e dunque la violazione del divieto di anatocismo.
Il Collegio di Napoli dell’Arbitro bancario finanziario ha rigettato il ricorso, fornendo ulteriori chiarimenti in materia di anatocismo in rapporto al piano di ammortamento alla francese, evidenziando in particolare che le addotte doglianze di interessi composti fossero da ricondurre, in realtà, alla più lenta riduzione del debito residuo, indotta dalla prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi di tempo in tempo maturati: in ciò, vi sarebbe naturale applicazione della regola fissata dall’art. 1194 c.c., secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
A fondamento della propria tesi, il ricorrente poneva la sentenza del Tribunale di Bari n. 113/2008, che spostava l’iter argomentativo dal piano del calcolo finanziario per la determinazione del piano di ammortamento, al più confacente quadro della trasparenza dell’operazione bancaria. Se nel precedente giudiziario menzionato la CTU aveva evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo, e dimostrato che gli attori al momento della sottoscrizione dei contratti non si erano resi conto dell’alto tasso effettivo che avrebbero dovuto corrispondere alla banca, in quanto il TAEG era occultato nel piano di ammortamento, nel caso in esame la trasparenza dell’operazione era stata invece pienamente attestata dalla documentazione fornita dall’intermediario, dato che erano chiaramente indicati i costi a carico dei clienti e le modalità attraverso le quali sarebbe stato attuato il rimborso; era stata inoltre allegata la dichiarazione con la quale il ricorrente assumeva di aver preso visione sia della copia contrattuale che delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori“.
In conclusione, il Collegio ha rigettato integralmente le doglianze del ricorrente, accertando l’insussistenza di qualsivoglia profilo di illegittimità nell’ambito del contratto dedotto in giudizio.
Testo del provvedimento
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