ISSN 2385-1376
Testo massima
Le Istruzioni di Bankitalia prevedono che la metodologia di calcolo del TEG vari a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate.
In particolare, la formula prevista per i contratti di apertura del credito in conto corrente, è la seguente:
TEG=interessi per 36.500/ numeri debitori + oneri base annua per 100/accordato.
Questi sono i principi espressi dall’ABF, Collegio di Napoli, Pres. Marinari Rel. Conte, con decisione n. 6936 del 10.09.2015.
Nel caso di specie, un correntista, espletata la fase del reclamo, proponeva ricorso nei confronti della banca, contestando l’illegittima applicazione di interessi usurari.
Si costituiva la Banca, che respingeva ogni contestazione, deducendo che i tassi applicati al conto corrente non fossero superiori alla soglia antiusura, atteso che, relativamente all’usura oggettiva, l’istituto di credito era dotato di un applicativo che garantiva un costante monitoraggio delle condizioni in vigore, evitando, quindi, che i tassi applicati producessero interessi oltre soglia, nel pieno rispetto delle istruzioni per la rilevazione del TEGM emanate da Banca d’Italia. Aggiungeva, inoltre, che al rapporto erano state applicate le condizioni economiche originariamente pattuite e quelle tempo per tempo applicabili in ragione di intervenute variazioni, sempre comunicate ex art. 118 T.U.B..
Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo che la formula utilizzata da parte ricorrente per calcolare il TEG, non fosse conforme a quella che più propriamente si addice ai contratti di apertura di credito in conto corrente, raccomandata dalle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla formula di calcolo adoperata, il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, dovesse essere escluso il superamento del tasso soglia, tempo per tempo vigente, negli otto trimestri indicati dal ricorrente.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 185/2015