ISSN 2385-1376
Testo massima
Il cliente che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi usurari ha l’onere di allegare in atti la documentazione utile alla prova dell’asserito superamento del tasso soglia.
In materia di applicazione della legge antiusura, non è legittimo porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia, trattandosi di interessi dovuti solo nel caso di inadempimento del cliente. Del pari infondata la tesi della sommatoria dei tassi.
Questi i principi espressi dall’ABF, Collegio di Milano, Pres. Lapertosa Rel. Rondinone, con decisione n. 4838 del 16.06.2015.
Nel caso in esame, un cliente adiva il Collegio per ottenere il rimborso degli interessi usurari e lo scioglimento del contratto di mutuo stipulato con la banca per la restituzione dell’importo mutuato senza interessi, contestando l’applicazione di un tasso globale superiore al tasso soglia. A fondamento delle proprie doglianze, il ricorrente poneva le statuizioni di cui alla sentenza n. 350/13 della Suprema Corte.
Resisteva in giudizio la banca, che, confutando la tesi della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, eccepiva l’infondatezza della richiesta del cliente alla luce del fatto che, essendo sempre stata la cliente in bonis, i tassi di mora non erano mai stati applicati, e dunque doveva ritenersi insussistente il conseguente preteso superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura.
Ed invero la banca chiariva che, attesa la diversa natura rivestita dalle due tipologie di interessi (corrispettivi e moratori) doveva ritenersi esclusa l’ipotesi della sommatoria dei due tassi.
Il Collegio rilevava che il cliente, essendosi limitato a sostenere il superamento del tasso soglia rilevato ai sensi della normativa antiusura in ragione della computabilità degli interessi di mora, e richiamando in proposito l’autorità di una sentenza della Cassazione, non avesse correttamente assolto l’onus probandi su lui gravante. Aderendo all’orientamento ormai consolidato dell’ABF, confermato nei Chiarimenti della Banca d’Italia del luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura, il Collegio ha ribadito che non è possibile porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia, trattandosi di interessi dovuti solo nel caso di inadempimento del cliente.
Alla luce di ciò e difettando, nel caso di specie, anche la prova delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria, alle quali l’art. 644 c.p. fa riferimento per qualificare “usurari” gli interessi inferiori al tasso soglia, il Collegio rigettava il ricorso.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ABF USURA: ERRATA LA SOMMATORIA DEI VARI TIPI DI TASSI DI INTERESSE
GLI INTERESSI MORATORI SONO ASSOGGETTATI AL VAGLIO DI USURARIETÀ SEPARATAMENTE DAI CORRISPETTIVI
Altro | ABF, Collegio di Napoli, Pres. Marinari, Rel. Sica | 10-09-2015 | n.6864
ABF USURA: RESPINTA TESI SOMMATORIA DEI TASSI CONTRATTUALI
L’OPERAZIONE ARITMETICA DI SOMMATORIA È UN ERRORE LOGICO
Altro | Collegio di Milano, Pres. Lapertosa Rel. Santoro Vittorio | 16-06-2015 | n.4839
ABF USURA: MORATORI DOVUTI NELLA FASE PATOLOGICA DEL RAPPORTO E PERCIÒ FUORI DAL TEG
ESISTE UN PARAMETRO PER LA VERIFICA DELL’USURARIETÀ DEL TASSO DI MORA?
Altro | Collegio Napoli, Pres. Marinari Rel. Conte | 03-06-2015 | n.4452
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 51/2015