ISSN 2385-1376
Testo massima
Le Istruzioni della Banca d’Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa primaria e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma c.p..
Ne consegue che il calcolo basato su criteri di natura diversa urti contro il meccanismo della norma in questione, combinata col disposto dell’art. 2 L. 108/1996, la quale affida ad una fonte tecnica di secondo livello il compito di integrare il dettato normativo primario attraverso la disciplina dei criteri di accertamento del tasso effettivo medio globale. Tanto preclude la formulazione di un conteggio effettuato secondo metodi diversi da quelli stabiliti dalla richiamata normativa.
Questi i principi espressi dall’ABF Collegio di Milano, Pres. Lapertosa Rel. Lucchini Guastalla, con la decisione n. 4445 del 01.06.2015.
Nel caso di specie, un correntista citava in giudizio la Banca sul presupposto della violazione della normativa antiusura, al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente a titolo di interessi e spese.
A supporto di tale doglianza, il ricorrente produceva una perizia di parte che attestava il superamento del tasso soglia.
Resisteva la Banca, che contestava ogni addebito, deducendo che gli interessi applicati nel corso del tempo fossero stati sempre conformi alle Istruzioni di Banca d’Italia dettate in materia di applicazione della normativa antiusura.
Ed invero, l’istituto bancario deduceva che la perizia di parte attrice fosse fondata sull’applicazione di formule di calcolo del TEG difformi ed alternative rispetto a quelle previste da Bankitalia.
Il Collegio, in accoglimento delle argomentazioni della Banca, ha rilevato che la perizia di parte attrice utilizzasse, invero, una formula di calcolo del TEG divergente rispetto a quella contenuta ratione temporis nelle predette Istruzioni. I tassi soglia riportati nella “Tab. 1” allegata alla perizia corrispondono, infatti, alle soglie riportate nella serie storica dei TEGM reperibili sul sito di Banca d’Italia, fatta eccezione in alcuni casi ad un arrotondamento a 3 numeri decimali applicato dal consulente di parte attrice.
In sostanza, “considerato che l’applicazione di tassi usurari debba esser provata da chi la allega e che, nel caso di specie, la perizia prodotta da parte ricorrente si era rivelata non attendibile” in quanto stridente con le Istruzioni di Bankitalia, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato e non degno di accoglimento.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 44/2015