ISSN 2385-1376
Testo massima
La polizza facoltativa e non necessaria ai fini dell’ottenimento del finanziamento non va computata nel costo del finanziamento.
Le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, dettate dalla Banca d’Italia, sanciscono che la verifica circa l’usurarietà dei tassi va condotta sul TEG e non sul TAEG.
Questi sono i principi espressi dall’ABF, Collegio di Napoli, Pres. Carriero Rel. Blandini, con decisione n. 6767 del 08.09.2015.
Nel caso di specie un cliente adiva il Collegio, lamentando l’applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria, al fine di ottenere l’applicazione di un tasso conforme alla vigente normativa.
In particolare il ricorrente, dopo aver chiesto un prestito finalizzato all’acquisto di elettrodomestici di 402,40 che prevedeva la restituzione del debito in 10 rate, con una proroga della prima rata di 4 mesi, di 45,15 cadauna ed un TAEG pari al 23,53%, presentava reclamo, lamentando che il tasso di interesse “è superiore alla soglia che individua i tassi usurari“.
Resisteva l’intermediario, che ascriveva le considerazioni effettuate dal cliente in merito all’asserita usurarietà del tasso di interesse applicato, ad un vago ed infondato errore di calcolo.
L’argomento centrale ai fini della decisione era relativo alla circostanza che, in forza del contratto, non era prevista la sottoscrizione di un’assicurazione a garanzia del credito quale condizione obbligatoria per ottenere il credito, né per ottenerlo alle condizioni offerte. A tal fine, nel contratto era espressamente convenuto, attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione alla polizza collettiva “Goods protection” che “la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non necessaria ai fini dell’ottenimento del finanziamento“.
Per tale ragione tale importo non andava incluso nell’ambito del computo del tasso applicato al finanziamento in esame.
Il Collegio, inoltre, precisava che la verifica circa l’usurarietà dei tassi va condotta sul TEG e non sul TAEG, come previsto dalle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, dettate dalla Banca d’Italia” (Collegio Milano, n. 1149 del 26 febbraio 2014).
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: SPESE PER ASSICURAZIONE SULLA VITA ESCLUSE DAL TEGM
CORRETTA METODOLOGIA CALCOLO CONTENUTA NELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 28-05-2015 | n.3944
USURA BANCARIA: POLIZZA FACOLTATIVA ED INTERESSI DI MORA NON RICOMPRESI NEL TAEG
GLI ONERI OPZIONALI E GLI INTERESSI DI MORA NON RIENTRANO TRA I COSTI PREVISTI AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Altro | Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli | 16-10-2013 | n.5195
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 54/2015
Tags : 6767, assicurazione, Collegio di Napoli, costo, facoltativa, inclusa, non, polizza, Pres. Carriero Rel. Blandini, riportato, taeg, TEG, Usura