ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
Sono esclusi dal calcolo del TEG gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente, in conformità con i criteri di determinazione di tale tasso sanciti nelle Istruzioni della Banca d’Italia, alle quali gli intermediari sono tenuti a uniformarsi.
IL CONTESTO NORMATIVO
Ai fini della corretta analisi del provvedimento de quo, occorre far riferimento sia ai criteri dettati dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura (L. 108/1996), che alla disciplina positiva di cui all’art. 54 del D.P.R. 180/1950, rubricato “Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie”.
Le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia e pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006, così dispongono testualmente:
C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”).
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito.
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza;
I sopra citato art. art. 54 del DPR 180/1950, dispone che
le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito.
IL CASO
Un cliente, che aveva stipulato un prestito contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nell’ottobre 2009, ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, deducendo il carattere usurario ab origine del contratto, sul presupposto che anche l’importo dell’assicurazione obbligatoria dovesse essere inclusa nel calcolo teso ad accertare il superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
LA DECISIONE
Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato.
In particolare, il Collegio ha rilevato che le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia, prevedono che, “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari“, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
Nel caso di specie, tali Istruzioni avevano espressamente previsto l’esclusione dal calcolo del TEG, per la verifica del limite di cui al punto precedente, degli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (v. Sez. I, Par. C4).
Sul punto, vanno dunque richiamati l’art. 54 del D.P.R. 180/1950, che ha espressamente previsto che le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005), devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita: garanzia espressamente esclusa dal calcolo del TEGM fino al 31 dicembre 2009 dalle istruzioni contenute nei DM del MEF.
IL COMMENTO
Il costo della polizza assicurativa sulla vita ex art.54 del D.P.R. 180/1950, relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, non costituisce una remunerazione per il creditore-mutuante, ma solo per l’impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio.
Tale polizza, dunque, non rientra nell’autonomia negoziale delle parti e non deriva dalla volontà del creditore, ma da un requisito di legge, e di conseguenza non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle “imposte e tasse”, cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p., e art.2, comma 2, legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.
Ne consegue che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TAEG (che è superiore al TEG poiché include anche il costo assicurativo), ove escludono dal calcolo del tasso le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione nelle operazioni di prestito contro cessione dello stipendio, non si pongono in contrasto con le norme di legge sopra richiamate.
Le osservazioni che precedono costituiscono applicazione pratica dell’inderogabile brocardo secondo cui la verifica dell’usura si fonda sul confronto di dati omogenei.
Per ulteriore conferma, si segnalano:
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 562/2015