ISSN 2385-1376
Testo massima
È onere del cliente che agisce per la tutela dei propri interessi provare i fatti che costituiscono fondamento della propria pretesa.
Nel calcolo del TEG, ai fini della verifica dell’usura oggettiva, non devono essere computati né gli oneri assicurativi, né gli interessi di mora. È radicalmente infondata la tesi del cumulo dei tassi, in quanto fondata sull’errata interpretazione del principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 350/2013.
Questi i principi espressi dal Collegio di Napoli, Pres. Marinari, Rel. Maimeri, con decisione del 6836 del 09.09.2015.
Nel caso di specie, un cliente, sul presupposto d’aver sottoscritto un contratto di finanziamento, adiva l’ABF contestando lo sforamento del tasso soglia ai sensi della L. 108/96, al fine di ottenere il rimborso mediante compensazione del credito residuo degli interessi corrisposti.
Si costituiva la Banca, la quale rilevava che i tassi contrattuali risultavano essere inferiori al tasso soglia del periodo di riferimento, atteso che dalla quantificazione del TEG dovevano essere esclusi non solo gli interessi di mora, ma anche gli oneri assicurativi.
Il Collegio, a fronte di un lacunoso quadro probatorio, ha rigettato il ricorso, rilevando che “la domanda non è sufficientemente circostanziata; verte sulla contestazione della usurarietà del tasso sotto vari profili senza però procedere alla quantificazione dello stesso e a definire il metodo di calcolo a tal fine utilizzato“. In sostanza, il Collegio ha preventivamente ribadito che è onere del cliente che agisce per la tutela dei propri interessi, provare i fatti che costituiscono fondamento della propria pretesa, cioè nella specie contratto e successivi estratti conto, dal momento che “il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e di prova che incombe al ricorrente ai sensi dell’art. 2697, 1° comma, c.c. non può essere supplito da quest’Arbitro mediante lo svolgimento di un’attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile“.
Ciò premesso, la decisione in commento ha poi precisato che “per la tipologia di finanziamento cui appartiene quello in esame, in virtù della legislazione vigente, è consentito procedere alla valutazione di usurarietà solo al momento della conclusione del rapporto e dal calcolo verificato dal Collegio il TEG applicato è inferiore al tasso soglia in vigore a quella data“.
Ed ancora. Il Collegio ha confermato che dal calcolo del TEG debbano essere esclusi gli oneri assicurativi e che “neppure corretto appare il tentativo di censurare il tasso applicato cumulando il tasso corrispettivo e il tasso moratorio, sulla base di una non corretta interpretazione dell’obiter dictum contenuto nella decisione di Cass. n. 350/13“. Senza contare poi che, nel caso di specie, la misura degli interessi moratori non era stata fornita dal ricorrente.
Del pari infondati gli assunti del ricorrente, relativi all’usurarietà del tasso per ipotesi di estinzione anticipata del prestito, dal momento che “il ragionamento seguito dal ricorrente ‘dimentica che ai sensi dell’art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001 n. 24, ‘ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti’, sicché è un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive come l’estinzione anticipata“.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 34/2015