ISSN 2385-1376
Testo massima
Al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non è affatto sufficiente compiere l’operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l’effetto giuridico dell’azzeramento di entrambi.
Questo il principio espresso dal Collegio di Milano, Pres. Lapertosa, con decisione del 16.06.2015.
Nel caso di specie è accaduto che un cliente, dopo aver stipulato un contratto di finanziamento, citava in giudizio la Banca, al fine di ottenere la restituzione degli interessi pagati e l’addebito al netto degli interessi delle rate future, sul presupposto dell’applicazione di condizioni usurarie al rapporto contrattuale.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale contestava l’operazione di sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso di mora ed il conseguente preteso superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura, anche alla luce del fatto che, essendo sempre stata la cliente in bonis, i tassi di mora non erano mai stati applicati.
Il Collegio ha rigettato il ricorso ritenendo che la doglianza relativa alla usurarietà dei tassi applicati non è fondata, in quanto al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non è affatto sufficiente compiere l’operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l’effetto giuridico dell’azzeramento di entrambi.
Decisione N. 4839 del 16 giugno 2015
Testo del provvedimento
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