L’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dai creditori per effetto di una abusiva concessione di credito da parte di una banca all’imprenditore “in bonis” non può essere ritenuta “azione di massa” e, dunque il curatore non è legittimato a proporla.
L’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno, per effetto dell’abusiva concessione bancaria di credito a favore di società fallita – repressiva di un illecito di natura concorrenziale – non rientra fra quelle cd. di massa, esercitabili in nome e per conto del ceto creditorio da parte del curatore fallimentare, – carente di legittimazione a proporla, atteso che quest’ultimo non ha un generale potere di rappresentanza di tutti i creditori, ma solo il diverso compito di conservare il patrimonio del debitore, attraverso l’esercizio delle cosiddette azioni di massa.
L’azione risarcitoria per concessione abusiva del credito analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell’impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco, con la sentenza n. 3731 del n11.11.2016.
Nella fattispecie in esame, la Curatela di un fallimento conveniva in giudizio una Banca, per ivi sentir dichiararne la responsabilità per aver abusivamente concesso credito alla società attrice in merito alla precedente stipula di un contratto di mutuo, per l’effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni cagionati al patrimonio della società, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca che eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione attiva del curatore ad esperire l’azione risarcitoria, e contestando nel merito la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese attoree, chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Il Giudice, ripercorrendo brevemente gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla concessione abusiva del credito quale violazione dei principi sulla regolare erogazione del credito vigenti nel sistema bancario italiano che impongono al “bonus argentarius” di subordinare la concessione e il mantenimento del credito ad una previa verifica sul merito creditizio del finanziato, ha ritenuto di non poter accogliere le domande attoree non ritenendo configurabile in capo all’Istituto creditizio siffatta responsabilità.
In particolare, il Tribunale, (previa distinzione, con riferimento ai creditori dell’impresa abusivamente finanziata tra : a)creditori anteriori – rispetto all’ erogazione abusiva – il cui danno discende dall’aggravamento del dissesto e b) creditori posteriori cui danno deriva dalla lesione dell’affidamento che la concessione di credito abusiva può indurre nei terzi), ha escluso che l’azione di responsabilità per concessione abusiva del credito possa configurarsi quale azione di massa esperibile ed esperibile dal curatore fallimentare.
Sul punto, il Giudicante ha ulteriormente osservato che lo strumento diretto ad ottenere il risarcimento del danno, per effetto dell’abusiva concessione bancaria di credito a favore di società fallita, non rientra fra quelle cd. di massa, esercitabili in nome e per conto del ceto creditorio da parte del curatore fallimentare, – carente di legittimazione a proporla pertanto è pacifico che quest’ultimo non ha un generale potere di rappresentanza di tutti i creditori, ma solo il diverso compito di conservare il patrimonio del debitore, attraverso l’esercizio delle cosiddette azioni di massa.
Alla luce delle argomentazioni suesposte il Tribunale rigettava le domande avanzate dalla curatela compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO: L’AZIONE DI DANNO NON PUÒ ESSERE ESPERITA DAL CURATORE
NEL SISTEMA FALLIMENTARE IL CURATORE NON È TITOLARE DI UN POTERE DI RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CREDITORI, INDISTINTO E GENERALIZZATO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Fabrizi – Rel. Nardo | 20.03.2015 | n.1229
CONCESSIONE ABUSIVA CREDITO: IL FALLIMENTO È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA CONTRO UNA BANCA
LA DOMANDA RISARCITORIA NON È AZIONE DI MASSA.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, Pres. Buttafoco – Rel Quaranta | 09.02.2016 | n.1662
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: IL CURATORE FALLIMENTARE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE CONTRO LE BANCHE
LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI È LIMITATA ALLE AZIONI C.D. DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca | 08.02.2011 | n.317
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