L’azione promossa – contro la Banca – a tutela dell’interesse di un numero anche nutrito di creditori, non è trasferibile al Curatore in quanto processualmente non esiste la possibilità per costui di sostituirsi ai creditori, ex art. 81 c.p.c., per far valere interessi diversi da quelli della massa, anche in quanto il richiamato art. 81 c.p.c. stabilisce che chi agisce in nome altrui lo possa fare solo nelle ipotesi previste dalla legge.
Nel caso di falsificazione o alterazione di assegno bancario o circolare non trasferibile, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1176, comma 2 ed art. 1992 c.c., comma 2, c.c., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della Banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale.
La Banca può essere ritenuta responsabile soltanto dell’alterazione o falsificazione di assegni bancari – circolari solo nel caso in cui sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Tale principio è riferibile non soltanto alla Banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione dell’assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest’ultimo o l’accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo sulla banca negoziatrice l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell’assegno.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lecce, Dott. Pietro Errede con la sentenza n. 2541del 16.06.2017.
Nella fattispecie in esame, la curatela di una società fallita conveniva in giudizio una Banca al fine di accertarne e dichiarane la responsabilità per presunte violazioni delle norme di diligenza professionale, nonché di quelle in materia di circolazione cartolare, in merito alla stipula di un contratto di conto corrente sottoscritto in particolare dall’amministratore delegato della società quando era ancora in bonis, chiedendo, altresì, l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’ex amministratore societario.
In particolare, in riferimento ai suddetti presupposti, la Curatela chiedeva la condanna dell’Istituto creditizio convenuto al risarcimento dei danni cagionati alla società fallita ed ai creditori sociali, contestando a) la mancanza di legittimazione dell’amministratore all’apertura del conto corrente bancario, perché all’epoca dei fatti privo di specifica qualifica, essendo la carica gestoria ricoperta da altro soggetto poi anch’egli successivamente sostituto; b) la violazione delle ordinarie regole di diligenza professionale, oltre che le regole in materia di circolazione cartolare di cui al R.D. n. 1736/1933, per avere negoziato assegni privi del timbro della società emittente in corrispondenza della firma di traenza e/o di girata, assegni firmati da soggetti non legittimati ad operare sul conto; c) di avere pagato assegni nonostante la firma di traenza e/o di girata fosse palesemente diversa dallo specimen depositato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, tempestivamente, in giudizio anche la Banca convenuta che contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare ad agire in nome dei creditori sociali, quale legittimato ad agire solo nella sua qualità di sostituto del fallito e non di terzo in nome e per conto della massa dei creditori.
Il Giudicante, previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo, e pur ritenendo infondata, l’eccezione formulata dalla Banca circa la carenza di legittimazione attiva del Curatore fallimentare, dal momento che ha ritenuto il curatore fosse legittimato ad esperire l’azione risarcitoria in quanto diritto già presente un diritto nel patrimonio della società al momento della dichiarazione di fallimento, ha confermato, ciononostante, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di “concessione abusiva del credito” secondo cui l’azione promossa contro un terzo – nella fattispecie Banca – a tutela dell’interesse di un numero anche nutrito di creditori, non è trasferibile al Curatore in quanto processualmente non esiste la possibilità per costui di sostituirsi ai creditori, ex art. 81 c.p.c., per far valere interessi diversi da quelli della massa, anche in quanto il richiamato art. 81 c.p.c. stabilisce che chi agisce in nome altrui lo possa fare solo nelle ipotesi previste dalla legge.
Il Tribunale, relativamente alla carenza di legittimazione dell’amministratore eccepita dalla curatela stante la mancata inscrizione della stessa nel R.I, ha ritenuto infondate le relative doglianze, ritenendo l’amministratore munito di legale rappresentanza della società al momento della apertura del conto corrente, specificando che la non iscrizione nel R.I. della la nomina ad amministratore non va ad inficiare la validità della nomina stessa, ritenendo, priva di rilievo la posizione dei terzi prenditori dei titoli in buona fede che abbiamo potuto fare affidamento sulle risultanze del R.I., dando rilievo, piuttosto, alla posizione “interna” della Banca, perfettamente a conoscenza della nomina del soggetto in qualità di amministratore della società, essendole stata consegnata copia in estratto notarile della deliberazione assembleare di nomina del 10.04.2002.
In particolare, il Giudicante ha chiarito che l’iscrizione nel R.I. della delibera di nomina dell’amministratore di una società non ha efficacia costitutiva della nomina, quanto piuttosto rileva ai fini della opponibilità di quella nomina ai terzi,
Infine, quanto alle doglianze relative alla presunta difformità di alcune sottoscrizioni di traenza degli assegni, il Tribunale ha ritenuto parimenti infondate le eccezioni formulate dalla curatela, ritenendo che la circostanza che su alcuni assegni la firma di traenza fosse stata apposta senza il timbro della società emittente l’assegno, non costituisce di per sé fonte di responsabilità per la Banca ogni qual volta non sussistano dubbi circa la riferibilità del sottoscrittore alla società, laddove, inoltre, si tratta di assegni firmati da soggetti delegati ad operare sul conto e
Nel merito il Giudicante, in conformità con l’orientamento della dottrina maggioritari circa la alterazione e/o falsificazione di assegnai bancari o circolari non trasferibili trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1176, comma 2 ed art. 1992 c.c., comma 2, c.c., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della Banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale.
Sempre sul punto, il Tribunale ha continuato spiegando che la Banca può essere ritenuta responsabile dell’alterazione o falsificazione di assegni bancari – circolari solo nel caso in cui tale mutamento siano rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Tale principio è riferibile non soltanto alla banca trattaria (o a quella emittente, in caso di assegno circolare), tenuta a rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione dell’assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest’ultimo o l’accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo sulla banca negoziatrice l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell’assegno.
Alla luce delle suesposte argomentazione il Tribunale rigettava le domande proposte dalla Curatela attrice, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO: L’AZIONE DI DANNO NON PUÒ ESSERE ESPERITA DAL CURATORE
NEL SISTEMA FALLIMENTARE IL CURATORE NON È TITOLARE DI UN POTERE DI RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CREDITORI, INDISTINTO E GENERALIZZATO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Fabrizi – Rel. Nardo | 20.03.2015 | n.1229
CONCESSIONE ABUSIVA CREDITO: IL FALLIMENTO È PRIVO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA CONTRO UNA BANCA
LA DOMANDA RISARCITORIA NON È AZIONE DI MASSA.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, Pres. Buttafoco – Rel Quaranta | 09.02.2016 | n.1662
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: IL CURATORE FALLIMENTARE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE CONTRO LE BANCHE
LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI È LIMITATA ALLE AZIONI C.D. DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca | 08.02.2011 | n.317
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