Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti della Banca, in veste di finanziatore responsabile, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d’impresa economicamente valida, atteso che nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo – al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, che – analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c. – costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima.
Questo il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Perugia, Pres. Rel. Ligori, con la sentenza n.733 del 22.11.2019.
La curatela di un fallimento aveva convenuto in giudizio diversi amministratori di banche, imputando loro una serie di illeciti fra cui il ricorso abusivo al credito, nonostante la situazione di dissesto ormai irreversibile della società. Chiedeva il risarcimento dei danni per l’abusiva concessione di credito attraverso finanziamenti, leasing, aperture di credito e anticipazioni in conto corrente. In primo grado, la domanda del curatore era stata rigettata, per difetto di legittimazione attiva da parte di quest’ultimo.
La Corte territoriale, investita dell’appello presentato dalla curatela, non nega che possano esserci dei casi in cui il curatore è legittimato ad agire contro la banca per concessione abusiva di credito. Uno di questi, ad esempio, si verifica quando l’istituto sia convenuto quale terzo responsabile del danno cagionato alla società fallita in solido con gli amministratori per via della prosecuzione dell’attività e dell’aggravamento del dissesto, quindi un danno che si sia verificato nella sfera della società e non di singoli creditori (Cass. 9983/2017).
I giudici d’appello, però, intendono attenersi all’orientamento più recente, affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11798/2017 e che si è consolidato nella giurisprudenza di merito, secondo il quale il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare una banca), l’azione da illecito di natura aquiliana per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di un soggetto economicamente valido.
Si tratta di un principio di portata generale, che sembra valere anche per il caso — come quello che qui ci interessa — che alla banca sia imputato come illecito la condotta accessoria alla condotta illecita degli amministratori di ricorso abusivo al credito.
Inoltre, tale arresto giurisprudenziale sembra anche più coerente con quanto affermato dalla norma di riferimento, ossia l’art. 218 l. fall., secondo cui “gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Si prevede, quindi, un illecito a carico dell’imprenditore, il quale pertanto non può rientrare fra i soggetti tutelati dalla norma, e non potrebbe dunque ritenersi tutelata la società nel caso in cui l’imprenditore sia, come nel caso di specie, una società che agisca tramite i suoi organi, potendo la condotta risultare offensiva (oltre che di chi concede il credito, quando al condotta sia posta in essere “dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza”) dei singoli creditori (art. 2395 c.c.), per la tutela dell’interesse dei quali il curatore non è appunto legittimato ad agire.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO: ACTIO PAULIANA NON ESPERIBILE DAL CURATORE
NON È UN’AZIONE DI MASSA MA STRUMENTO DI REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE DEL SINGOLO CREDITORE
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Scoditti | 12.05.2017 | n.11798
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/abusiva-concessione-del-credito-actio-pauliana-non-esperibile-dal-curatore
CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON È ESPERIBILE DAL CURATORE FALLIMENTARE
LA DOMANDA NON È QUALIFICABILE COME AZIONE DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Giuseppa D’Inverno | 23.01.2017 | n.201
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concessione-abusiva-del-credito-lazione-risarcitoria-non-e-esperibile-dal-curatore-fallimentare
CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO: L’AZIONE DI DANNO NON PUÒ ESSERE ESPERITA DAL CURATORE
NEL SISTEMA FALLIMENTARE IL CURATORE NON È TITOLARE DI UN POTERE DI RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CREDITORI, INDISTINTO E GENERALIZZATO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Fabrizi – Rel. Nardo | 20.03.2015 | n.1229
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/concessione-abusiva-di-credito-l-azione-di-danno-non-puo-essere-esperita-dal-curatore
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: IL CURATORE FALLIMENTARE NON È LEGITTIMATO AD AGIRE CONTRO LE BANCHE
LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN RAPPRESENTANZA DEI CREDITORI È LIMITATA ALLE AZIONI C.D. DI MASSA
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca | 08.02.2011 | n.317
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/abusiva-concessione-credito-il-curatore-fallimentare-non-e-legittimato-ad-agire-contro-le-banche
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: L’AZIONE RISARCITORIA NON RIENTRA NELLA MASSA FALLIMENTARE
SOLO I SINGOLI CREDITORI (E NON IL CURATORE) SONO LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Carolina De Falco | 11.11.2016 | n.3731
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/abusiva-concessione-credito-lazione-risarcitoria-non-rientra-nella-massa-fallimentare
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