ISSN 2385-1376
Testo massima
Integra un’ipotesi di abuso del processo la condotta della parte processuale che promuova un giudizio sulla base di una prospettazione giuridica del tutto opposta rispetto a quella sostenuta in altro giudizio.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Verona, in persona del dottor Massimo Vaccari, con sentenza del 28/02/2014, in materia di abuso del processo e di lite temeraria ex art.96 terzo comma cpc.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine dall’azione esperita da una parte che aveva promosso il giudizio sulla base di presupposti giuridici opposti rispetto a quelli che aveva sostenuto in altro precedente giudizio nel quale era stata convenuta e che si era svolto tra le medesime parti.
Ebbene, il Giudice, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha condannato la condotta della parte istante che aveva promosso il giudizio sulla base di una prospettazione giuridica opposta rispetto a quella che aveva sostenuto in altro giudizio di cui era parte convenuta.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, ritenuto che una simile condotta integrasse un’ipotesi di abuso del processo, connotato altresì dall’elemento soggettivo presupposto dall’art.96 terzo comma cpc, ha condannato l’attore soccombente al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della controparte.
In motivazione, il Giudice ha altresì menzionato la sentenza n.703/13 del Consiglio di Stato, che aveva ravvisato un’ipotesi di abuso del processo nella condotta del ricorrente il quale aveva dedotto un motivo di impugnazione con cui aveva contestato la giurisdizione da lui stesso adita al fine di ribaltare l’esito negativo nel giudizio di merito.
In quell’occasione, il giudice amministrativo ha stabilito che una simile condotta fosse in palese contrasto con il divieto del venire contra factum proprium, posto a salvaguardia del generale divieto di abuso del diritto e del precetto di buona fede di cui il principio dell’abuso del processo è indubbio precipitato.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 193/2014