ISSN 2385-1376
Testo massima
La confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall’art. 1, comma 143 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha natura sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.
Questo il principio espresso dalla Cassazione Civile, Sezione Seconda, Pres. Bucciante Rel. Petitti, con l’ordinanza del 14 settembre 2015, n. 18025, in forza del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies, D.Lgs. 58/1998 e 9, comma VI, L. 62/2005, nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applichi anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della L. 62/2005, che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.
La ricorrente, prosciolta dall’accusa di abuso di informazioni privilegiate in conseguenza dell’intervenuta depenalizzazione, si è vista applicare dalla Consob, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca obbligatoria per equivalente prevista dall’art. 187 sexies, comma 2, D. Lgs. 58/1998.
L’opposizione avverso il provvedimento veniva rigettata dalla Corte d’Appello. L’opponente ricorreva quindi in Cassazione, prospettando, tra le altre censure, la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui sopra.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che la confisca per equivalente si distingue da quella ordinaria per il suo indiscutibile carattere sanzionatorio. Difatti, mentre la seconda riguarda i beni collegati al fatto illecito socialmente pericolosi in re ipsa la confisca per equivalente ha ad oggetto beni privi di un simile collegamento, recando in sé una finalità meramente afflittiva.
Di qui l’impossibilità di applicare alla confisca per equivalente il principio, proprio delle misure di sicurezza, del tempus regit actum (Cass. Pen., SS. UU., Sent. 23 aprile 2013, nr. 18374).
Secondo il Giudice rimettente, le argomentazioni appena esposte sono valide anche quando la misura ablativa sia prevista quale sanzione accessoria di un illecito amministrativo.
A tal proposito, la Corte ha fatto proprio l’orientamento della Consulta, secondo cui le sanzioni amministrative non esulano dalla disciplina applicabile alle sanzioni penali in senso stretto (Corte. Cost., Sent. Sent. 4 giugno 2010, nr. 196), nonché della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha assimilato le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 187-bis, D. Lgs. 58/1998, alle sanzioni penali. A ciò si aggiunga, infine, il generale principio di irretroattività delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, L. 689/1981.
Testo del provvedimento
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