ISSN 2385-1376
Testo massima
La tardiva denunzia di smarrimento non esonera la Banca e il commerciante da responsabilità concorrente nell’abusivo utilizzo della carta di credito.
Con sentenza del 6 novembre 2012 il Tribunale di Taranto si è pronunciato, in grado di appello, sulla domanda volta ad ottenere il rimborso di quanto versato dall’attore alla Banca per operazioni effettuate abusivamente da terzi con la propria carta di credito, di cui era stato denunziato tardivamente lo smarrimento.
Nella vicenda in oggetto l’attore si era avveduto tardivamente dello smarrimento della propria carta di credito ed aveva denunziato l’occorso alla Banca dopo 13 giorni dall’evento.
Nelle more, il giorno successivo allo smarrimento e nei giorni successivi, erano stati effettuati da ignoti tre acquisti per complessivi euro 1.465,00, con relativo addebito sulla carta, non avendo né i commercianti né la Banca rilevato la palese difformità tra la firma apposta sulla carta di credito e quella apposta sul modulo di spesa.
Per tale motivo l’attore, dopo aver provveduto al rimborso parziale della somma addebitata, aveva convenuto in giudizio la Banca al fine di chiedere la restituzione di quanto pagato, nonché l’accertamento del diritto di rifiutare il pagamento del residuo.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda dell’attore, accogliendo la tesi della Banca convenuta secondo cui il cliente sarebbe incorso in colpa grave per non aver denunziato tempestivamente lo smarrimento (come da clausola prevista contrattualmente) e sull’assunto che la banca non avrebbe potuto comunque verificare l’autenticità delle firme apposte sui moduli di spesa.
Il Tribunale di Taranto si pronuncia sull’appello promosso dal cliente, ribaltando la decisione di primo grado ed affermando la responsabilità sia del commerciante, incorso in colpa grave per non aver verificato la corrispondenza delle firme sulla carta e sul modulo di spesa, sia della Banca, per non aver effettuato tale controllo al momento dell’erogazione delle somme al commerciante.
Il Tribunale sottolinea la natura ‘trilaterale‘ del rapporto che lega il titolare della carta, il commerciante e la Banca, evidenziando che fermo restando l’obbligo contrattuale di comunicare tempestivamente lo smarrimento della carta non si può tuttavia non riconoscere una responsabilità concorrente sia del commerciante, che è tenuto a verificare la conformità della firma e l’identità del cliente, sia della Banca che ben avrebbe potuto, anche in un secondo momento, accertare tale difformità e negare il pagamento o chiedere il rimborso.
In tale ottica, secondo il Tribunale, la colpa grave riconosciuta dal Giudice di primo grado in capo al cliente, deve ritenersi travolta dalla colpa grave attribuibile ai commercianti per non aver verificato la grossolana difformità tra le firme, e ciò in applicazione del principio generale (v. art. 41 II comma c.p.) secondo cui “la causa sopravvenuta, sotto la specie del fatto illecito di un terzo, può escludere il nesso causale tra condotta antigiuridica precedente l’omessa custodia o il mancato tempestivo avviso dello smarrimento se risulti da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo“.
In altri termini, in ipotesi di utilizzo abusivo della carta di credito la Banca e il commerciante dovranno sempre utilizzare l’ordinaria diligenza per impedire il verificarsi dell’evento dannoso per cui dovranno riscontrare la conformità della firma.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA 6 NOVEMBRE 2012
In composizione monocratica, in grado d’appello, dott. Claudio Casarano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. xxxx R.G. anno 2007 Affari Civili Contenziosi promossa da:
C.R.;
CONTRO
BANCA SPA;
OGGETTO: “Bancari
”.
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tema del contendere e la decisione appellata.
Il sig. C.R., nel convenire in giudizio davanti al Giudice di Pace di Taranto, la BANCA S.p.A., affermava di essere titolare della carta di credito emessa dalla convenuta ed utilizzata l’ultima volta il 06-12-2004.
L’istante aggiungeva di essersi accorto del suo smarrimento il 19-12-2004, dandone immediato avviso alla BANCA SPA, ed al quale seguiva regolare denuncia ai carabinieri.
Senonchè fra il 7 ed il 12 dicembre la carta veniva utilizzata abusivamente da ignoti; in particolare si effettuavano tre acquisti presso altrettanti esercizi commerciali siti in Taranto e per una spesa complessiva di euro 1.465,00.
Lamentava l’attore che, nonostante fosse emersa ictu oculi la falsità delle firme sulle copie delle memorie di spesa allegate, la Banca aveva ugualmente provveduto all’addebito sul suo conto.
L’istante aggiungeva di aver sulle prime iniziato a pagare una buona parte dell’addebito, ossia euro 1.079,64, ma optava poi per il ricorso all’autorità giudiziaria allo scopo di veder riconosciuto, non solo il diritto di rifiutarsi di pagare il residuo, ma di ottenere anche la restituzione di quanto versato, a suo dire, indebitamente.
La banca invece contestava l’assunto di controparte, posto che l’omessa custodia e soprattutto l’intempestiva denuncia integravano una forma di colpa grave del cliente; ricordava a tal proposito l’esistenza della clausola contrattuale IV 7, secondo la quale “
in caso di smarrimento o furto della carta, il titolare dovrà darne immediata notizia telefonica a Banca
“.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto della domanda e, spiegando riconvenzionale, chiedeva il pagamento del saldo di euro 812,99.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda sul rilievo dirimente secondo il quale il cliente avrebbe dovuto denunciare per tempo lo smarrimento della carta; né, aggiungeva, la banca avrebbe potuto verificare l’autenticità della firme apposte sui moduli di spesa relative ai tre acquisti abusivi.
Seguiva l’appello della soccombente, al quale resisteva la convenuta appellata.
All’udienza del 23-05-2012 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art.190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
la vicenda negoziale connessa al rilascio della carta di credito: le responsabilità rilevanti per il caso di abusivo utilizzo della carta.
Può anche affermarsi che con l’utilizzo della carta di credito si configura una forma di delegazione di pagamento ex art.1269 cc fra cliente (delegante), banca (delegato) e terzo commerciante (legatario).
Ma quel che qui è più utile rimarcare sono le responsabilità che discendono dai contratti intercorsi con la banca: sia quello che accompagna il rilascio della carta di credito in favore del cliente, sia quello stipulato da essa con il commerciante.
Sotto il primo profilo rileva l’obbligo della diligente custodia della carta da parte del suo titolare; il quale per andare esente da responsabilità deve, ad esempio, dimostrare un fatto del terzo (ad esempio furto o rapina o più in generale un fatto illecito del terzo).
Rileva altresì l’obbligo di comunicare tempestivamente l’avvenuto smarrimento della carta, quando beninteso sia in grado di farlo perché veniva a conoscenza dell’evento, o doveva essere in grado di farlo per la diligenza impostagli.
Dal punto di vista del rapporto banca commerciante delegatario deve ritenersi che questi sia tenuto a controllare la apparente corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella resa sul modulo di spesa scaricato dal POS, ossia dal sistema informatico che permette l’operazione, perché la carta appare regolare ed esiste il credito.
Non solo ma il commerciante in materia deve pure richiedere la carta d’identità se non conosce il cliente; a maggior ragione quando, come nel caso in esame, la spesa risulti elevata o la firma appare o doveva apparire grossolanamente diversa da quella apposta sulla carta.
La banca poi se non ha da subito la possibilità di verificare la evidente falsità della firma, il controllo può effettuarlo in un secondo momento, quando si tratta di erogare le somme a credito del commerciante delegatario, rifiutandolo, o per il caso in cui sia già avvenuto lo spostamento di ricchezza, agendo nei suoi confronti per ottenere la restituzione della somma versatagli (così come può agire il titolare della carta nei confronti del commerciante, ai sensi dell’art.2043 cc, mentre quella della banca nei confronti del commerciante è di natura contrattuale).
Non può allora ammettersi che, in caso di utilizzo indebito di carta di credito, tutta la responsabilità venga a ricadere sul titolare della carta e sul ritardo con il quale abbia denunziato il suo smarrimento; quasi che siffatta colpa possa travolgere anche quella concorrente del commerciante, il quale sarebbe autorizzato così ad andare esente da responsabilità, anche quando sia venuto meno agli obblighi di diligenza minima, quali quelli che si concretano nella verifica dell’identità del cliente e della grossolana diversità della firma apposta sulla memoria di spesa.
Ed a ben vedere il vizio del ragionamento del giudice di pace e della difesa della banca risiede proprio nel non aver considerato questo aspetto della vicenda trilatera; accentuando oltremodo la responsabilità del titolare della carta: l’hai denunziato con ritardo quindi sei in ogni caso responsabile, anzi versi in colpa grave.
Peraltro questa presa di posizione così drastica cozza già con quanto si legge nello stesso Foglio Informativo allegato al contratto BANCA SPA, dove è prevista semplicemente una limitazione di responsabilità a favore del cliente, per il caso in cui comunichi con ritardo lo smarrimento della carta, limitandola fino a 150 euro per ogni operazione.
Tanto, per di più, in conformità ad una Raccomandazione della Commissione Europea, per la quale però la predetta forma di garanzia non sarebbe operativa per i casi di colpa grave del titolare della carta; conclusione alla quale peraltro perveniva il giudice di pace.
La valutazione in fatto della ricorrenza della colpa del cliente nel denunziare con ritardo lo smarrimento della carta la sua esclusione per effetto della colpa grave sopravvenuta dei commercianti (art.41, II co., cp)
Come sopra precisato anche il cliente, perché il sistema di pagamento con carta di credito funzioni con la massima correttezza possibile, è tenuto a custodire la carta con la necessaria diligenza ed in caso di smarrimento a denunziarlo da subito, utilizzando l’apposito numero verde.
Nel caso di specie l’ultimo utilizzo regolare da parte dell’attore si verificava il 06-12-2004, mentre l’avviso alla banca avveniva solo il 19-12-2004, perché solo allora il cliente si accorgeva del suo smarrimento (questo è quanto emergeva dagli atti).
E’ pur vero però che già in data 7-12-2004 (ore 19:57) veniva effettuata una prima spesa abusiva di euro 520,00, come attestato dal modulo di spesa prodotto (allegato 12 del fascicolo di parte attrice); dove peraltro si può notare la evidente diversità della firma apposta, confrontandola con quella apposta dall’attore sul contratto, che deve presumersi fosse identica a quella apposta sulla carta di credito andata smarrita.
Un secondo acquisto avveniva il 07-12-2004 alle ore 20:12 ( come risulta dall’estratto conto della BANCA SPA di cui all’allegato 1 del fascicolo di parte attrice di primo grado; ma si veda anche lo scontrino di spesa di cui all’allegato 14), dell’importo di euro 890,00; ed anche in questo caso si può notare come fosse del tutto diversa la firma apposta sul modulo di spesa rispetto a quella propria del cliente.
Infine un terzo acquisto avveniva il 12-12-2004 alle ore 20:04 dell’importo di euro 55,00 ed anche in questo caso la firma doveva apparire grossolanamente diversa da quella del titolare della carta.
A ben vedere allora la colpa più macroscopica, suscettibile questa sì di integrare la colpa grave che in primo grado si è voluto addebitare esclusivamente al titolare della carta, doveva essere addossata ai commercianti; i quali infatti, pur in presenza di firme grossolanamente diverse da quelle proprie del cliente, autorizzavano l’acquisto; non solo, ma deve presumersi che siano state effettuare senza richiedere il documento di identità.
E questi acquisti indebiti peraltro avvenivano poco tempo dopo l’avvenuto smarrimento della carta da parte del cliente; il quale anche ad ipotizzare una maggiore tempestività nel curare la comunicazione dello smarrimento, difficilmente avrebbe potuto impedire i primi due esosi acquisti del 07-12-2004, posto che avvenivano il giorno dopo la perdita della carta di credito.
Sotto altro profilo i predetti acquisti, quasi contemporanei, erano indicativi della volontà da parte del terzo malfattore di ottenere da subito il massimo profitto illecito possibile.
Insomma non può dirsi in colpa grave il cliente, per essersi accorto con ritardo dello smarrimento della carta; il che può capitare quando non si effettuino delle operazioni, come è da supporre sia avvenuto nel caso in esame.
La colpa grave invece si sarebbe potuta configurare qualora lo smarrimento fosse stato comunicato alla banca con ritardo, nonostante la sua avvenuta conoscenza; ovvero a distanza di un lasso di tempo più significativo rispetto ai 13 giorni di ritardo nei quali s’incorreva nella specie.
In altri termini la colpa del titolare della carta, per non averla custodita con diligenza, con riferimento ai primi due più onerosi acquisti, e per non averla comunicata più tempestivamente, avuto riguardo al terzo acquisto indebito, veniva travolta dalla colpa grave in cui incorrevano i commercianti.
Ed è noto come nel nostro ordinamento – e si veda infatti l’applicazione del principio generale contenuta nell’art.41, II co., cp – la causa sopravvenuta, sotto la specie del fatto illecito di un terzo, può escludere il nesso causale tra condotta antigiuridica precedente l’omessa custodia o il mancato tempestivo avviso dello smarrimento se risulti da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo.
La giustificazione della soluzione prescelta risiede altresì nel rilievo che la posizione di garanzia assegnata al commerciante al quale è infatti demandato il delicato compito di verificare l’identità dell’acquirente possessore di carta di credito opera a prescindere dalla colpa in cui possa incorrere il titolare della carta di credito; anzi, a ben vedere, rappresenta un programmato filtro proprio per evitare che della predetta colpa possa approfittare facilmente il terzo che ne sia venuto in possesso illecitamente.
la limitazione di responsabilità convenzionale.
Peraltro in base al Foglio Informativo del contratto che accompagnava il rilascio della carta di credito in parola, come sopra accennato, si prevedeva una limitazione della responsabilità del cliente fino alla misura di euro 150, per le operazioni abusive che fossero state poste in essere tra la data dello smarrimento della carta e la data della comunicazione dello smarrimento.
Al più quindi la concorrente responsabilità del titolare della carta si sarebbe dovuta contenere nei predetti limiti (soprattutto per le prime due operazioni abusive).
Va quindi riformata la sentenza ed accolta la domanda proposta con la condanna della banca al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 1.079,64, oltre che della somma che in esecuzione della sentenza impugnata l’appellante versava in favore dell’appellata.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza della convenuta appellata e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell’effettiva attività svolta.
PTM
Il Tribunale pronunziando sull’appello avverso la sentenza n. 2956 del 10-05-2007 del Giudice di Pace di Taranto, proposto dal sig. C.R. nei confronti della BANCA, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie l’appello e riforma la sentenza impugnata;
Condanna la BANCA al pagamento in favore dell’attore appellante della somma di euro 1.079,64, oltre interessi dalla notifica della citazione di primo grado (10-07-2006);
Condanna l’appellata alla restituzione in favore dell’appellante della somma di euro 922,74, oltre interessi dal 31-01-2008;
Condanna l’appellata convenuta al pagamento delle spese processuali sopportate dall’appellante – attore nei due gradi di giudizio, che si liquidano in suo favore in euro 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre Iva Cap e 12,50% forfettario.
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Numero Protocolo Interno : 131/2012