Provvedimento segnalato dall’Avv. Marco Battaglia del foro di Roma con nota di accompagnamento
Qualora il correntista proponga domanda di accertamento negativo del diritto della Banca convenuta, la quale si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, spetta al correntista medesimo fornire la prova della fondatezza della propria domanda attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale relativo al contratto di conto corrente, al fine di consentire la valutazione sul contenuto e sulla validità delle clausole contestate, nonché dei relativi estratti conto, indispensabili per accertare la coerenza del diritto vantato dalla Banca, così come manifestatosi mediante l’iscrizione delle annotazioni sul conto, con le valide disposizioni contrattuali.
Il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l’impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall’obbligo richiamato dall’art. 117, d.lgs. n. 385/93, secondo cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
È generica l’allegazione in ordine all’usurarietà degli interessi pattuiti e applicati al contratto dedotto in giudizio, né, sotto tale profilo, utili elementi possono trarsi dalla perizia di parte, la quale muove da dati fattuali e normativi errati nonché dall’utilizzo di criteri per l’individuazione del tasso effettivo globale dell’operazione differenti da quelli indicati, nelle relative Istruzioni, dalla Banca d’Italia, cui è demandata la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, funzionale all’emanazione dei decreti di cui alla l.n. 108/96.
Ai fini di una corretta verifica del rispetto di tale soglia, è necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili, atteso che il giudizio si basa sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico tasso effettivo globale applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il tasso effettivo globale medio rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Dott. Paolo Catallozzi, con la sentenza n. 12003 del 13.06.2017.
Una società correntista conveniva in giudizio la Banca, chiedendo, in relazione ad un contratto di conto corrente intervenuto tra le parti, dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la determinazione degli interessi passivi in misura superiore a quelle legale, la capitalizzazione periodica degli stessi, in quanto in violazione del divieto di anatocismo, e l’applicazione della commissione di massimo scoperto, non sufficientemente determinata e, comunque, priva di giustificazione causale, ed accertarsi il saldo di tale contratto, previa espunzione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione periodica degli stessi e della commissione di massimo scoperto e applicazione dei giorni di valuta effettivi, con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, oltre interessi, e al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la Banca in amministrazione straordinaria concludendo per il rigetto delle domande in quanto infondate, con condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Nelle more del giudizio, interveniva la Banca, cessionaria del rapporto contrattuale in oggetto, concludendo in senso adesivo alle conclusioni della convenuta.
In ordine alle censure in punta di anatocismo, il Giudice laziale rilevava che il contratto conteneva la clausola, specificamente sottoscritta dalla correntista, relativa alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi, fissata con cadenza trimestrale, al pari della capitalizzazione degli interessi attivi, specificando, che ai rapporti in questione doveva trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina dettata dalla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, efficace dal successivo 22 aprile, emanata in attuazione dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/93, introdotto dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/99.
Il Tribunale ricordava, in proposito, che la citata delibera, nel confermare che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi (art. 1) e che nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2), prevedeva che l’accredito e l’addebito degli interessi dovesse avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico producesse interessi secondo le medesime modalità (art. 2, comma 1).
Pertanto, ad avviso del Giudicante, con riferimento all’arco temporale interessato dalla vigenza dei rapporti, non era dato ravvisare la contestata violazione dell’art. 1283 c.c., non trovando applicazione, per le richiamate ragioni di ordine temporale, la giurisprudenza in ordine alla illiceità delle clausole contrattuali prevedenti la capitalizzazione periodica degli interessi passivi, formatasi con riferimento esclusivo ai contratti conclusi prima dell’adozione delle predetta delibera C.I.C.R., e non essendo la vertenza interessata, sempre per ragioni di ordine temporale, dall’efficacia delle disposizioni che avevano modificato nel tempo l’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/93, ad iniziare dalla L. n. 27 dicembre 2013, n. 147.
In relazione all’applicazione della commissione di massimo scoperto e degli altri oneri richiesti a fronte dell’erogazione del credito, il Tribunale evidenziava che il documento contrattuale sottoscritto dalle parti recava la puntuale indicazione della misura della commissione dovuta per il servizio di messa a disposizione dei fondi e della commissione dovuta in caso di scoperti di conto e che, ad ogni modo, la normativa vigente (sia all’epoca della conclusione del contratto, sia nel corso del suo svolgimento) non vietava la pattuizione di un corrispettivo in favore dell’istituto di credito, a fronte dell’obbligo di quest’ultimo di tenere a disposizione dell’accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, ovvero, in caso di mancata concessione di un fido o di superamento dello stesso, a fronte dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto.
In punta di usura, il Giudice adito rilevava la genericità delle censure attoree, osservando che, ai fini di una corretta verifica del rispetto del tasso soglia, occorre utilizzare nella comparazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili, atteso che il giudizio si basa sul confronto tra un dato concreto (lo specifico tasso effettivo globale applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il tasso effettivo globale medio rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché se detto raffronto non fosse effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricaverebbe non potrebbe che essere in principio viziato.
Infine, in relazione alla richiesta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile, oltre che di acquisizione, ex art. 210 c.c., degli estratti del conto concluso tra le parti, il Tribunale osservava che qualora il correntista proponga domanda di accertamento negativo del diritto della Banca convenuta, la quale si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, spetta al correntista medesimo fornire la prova della fondatezza della propria domanda attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale relativo al contratto di conto corrente, al fine di consentire la valutazione sul contenuto e sulla validità delle clausole contestate, nonché dei relativi estratti conto, indispensabili per accertare la coerenza del diritto vantato dall’Istituto di credito, così come manifestatosi mediante l’iscrizione delle annotazioni sul conto, con le valide disposizioni contrattuali.
Ebbene, il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l’impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall’obbligo richiamato dall’art. 117, d.lgs. n. 385/93, secondo cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice rigettava integralmente le domande della società correntista, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
L’ART. 119 TULB NON SI APPLICA AI CONTRATTI MA ALLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI
IN MANCANZA NON PUÒ RICORRERSI AL CRITERIO EQUITATIVO
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 28.02.2017 | n.1056
AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO: È IL CORRENTISTA CHE AGISCE A DOVER PROVARE L’INSUSSISTENZA DEL DEBITO
DEVE PRODURRE NON SOLO GLI ESTRATTI CONTO MA ANCHE I CONTRATTI E LE CONDIZIONI GENERALI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Urania Granata | 16.02.2017 | n.332
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