Nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di conto corrente, l’attore ha sempre l’onere di provare per intero il rapporto dedotto e la circostanza per cui sia stata proposta domanda di accertamento negativo del credito non vale ad invertire i comuni oneri probatori scanditi ex art. 2697 c.c.
La ricostruzione contabile del rapporto effettuata in mancanza anche di un solo estratto conto è del tutto inammissibile e in quanto inidonea a ricostruire il rapporto nella sua interezza, non potendosi provare per presunzioni quanto accaduto nel periodo in relazione al quale è assente la documentazione di riferimento.
Una ricostruzione solo parziale del rapporto deve considerarsi inammissibile sia in quanto non potrebbe determinarsi un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto, non potendosi precludere alla parte l’avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti, sia perché altrimenti si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti l’individuazione degli estratti conto da esibire, giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire in modo chiaro e certo il saldo finale oggetto della domanda di accertamento.
La documentazione non richiesta in via stragiudiziale ai sensi dell’art. 119 TUB, non può comunque essere acquisita mediante ordine di esibizione ex art 210 cpc in quanto in tal modo si finirebbe per supplire illegittimamente all’inerzia probatoria della parte.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Foggia, Dott. Vincenzo Paolo Depalma con la sentenza n. 184 del 18.01.2018.
Nella fattispecie in disamina un correntista conveniva in giudizio la Banca al fine di ottenere l’accertamento negativo del credito dell’intermediario relativo a quanto richiesto per la copertura delle anticipazioni in conto corrente, nonché la condanna della convenuta alla restituzione di quanto già versato indebitamente, per illegittima applicazione di CMS, interessi usurari, anatocismo e signoraggio bancario.
Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto della domanda, anche in ragione della non esattezza dei conteggi proposti dall’attore.
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di conto corrente, l’attore, sia che sia la banca, sia che sia il cliente, ha sempre l’onere di provare per intero il rapporto dedotto e che la circostanza per cui sia stata proposta domanda di accertamento negativo del credito non vale ad invertire i comuni oneri probatori scanditi ex art. 2697 c.c.
Il Giudice, rilevato che l’attore non aveva documentato compiutamente le movimentazioni del conto corrente, avendo omesso di produrre gli estratti conto relativi al terzo trimestre del 2004, ha ritenuto non attendibile la ricostruzione effettuata in assenza tali estratti, essendo impossibile ricostruire il rapporto nella sua interezza e non potendosi provare per presunzioni quanto accaduto nel periodo in relazione al quale è assente la documentazione di riferimento.
Del pari, il Magistrato ha ritenuto inammissibile una ricostruzione solo “parziale” del rapporto, sia perché una simile ricostruzione non sarebbe in grado di determinare un “giudicato” stabile relativo al rapporto dedotto, non potendosi precludere alla controparte l’avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti, sia perché altrimenti si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti l’individuazione degli estratti conto da esibire, giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire in modo chiaro e certo il saldo finale oggetto della domanda di accertamento.
Tanto anche in considerazione del fatto che l’attore ben avrebbe potuto richiedere prima del giudizio la documentazione mancante, ai sensi dell’art. 119 TUB, e che la stessa non poteva comunque essere acquisita mediante ordine di esibizione ex art 210 cpc in quanto l’utilizzo di tale strumento in corso di causa, ove non preceduto dalla richiesta stragiudiziale, oltre a porsi in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale, finirebbe per supplire illegittimamente all’inerzia probatoria di parte attrice.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale rilevato peraltro che non potevano prendersi in considerazione le risultanze CTU, non essendo state le stesse svolte sulla base di documentazione completa e non essendo quindi idonee all’individuazione del saldo finale del conto corrente in contestazione, ha rigettato la domanda attrice con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE INTEGRALMENTE GLI ESTRATTI CONTO
LA PRODUZIONE PARZIALE TESTIMONIA IL REGOLARE INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO ED IL CLIENTE HA L’ONERE DI CONSERVAZIONE
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.03.2017 | n.1585
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
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Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
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