In materia di contratti bancari, il correntista non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime, dovendo specificamente indicare le poste non dovute, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur, e tanto al fine di consentire a controparte l’esercizio del diritto di difesa ed al giudice di individuare le precise ragioni poste a fondamento della domanda sin dalla prima lettura dell’atto introduttivo, ciò in quanto l’onere della prova non deve subire deroga né per effetto della natura dell’azione (accertamento negativo) proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova.
L’onere probatorio gravante su chi agisce per l’accertamento negativo del credito non può in alcun modo dirsi assolto mediante la produzione di una consulenza tecnica contabile, posto che la perizia di parte non costituisce una prova, ma unicamente una mera allegazione difensiva, e tanto sul presupposto che l’ordinamento non ammette la precostituzione fuori dal giudizio di mezzi di prova rimessi all’iniziativa unilaterale della parte senza la garanzia del contraddittorio, sì che è onere dell’attrice allegare in citazione la data di accensione del rapporto contestato nonché le pattuizioni relative agli interessi passivi ed a tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’interesse usurario ed all’anatocismo .
Questi i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Maria Casaregora con la sentenza n.2633 del 21.09.2017.
Nella fattispecie in disamina una società correntista conveniva in giudizio una Banca al fine di ottenere l’accertamento dell’applicazione al rapporto di conto corrente con la stessa intrattenuto di interessi usurari di natura sia oggettiva che soggettiva, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto.
Si costituiva l’Istituto di credito convenuto, contestando in toto le deduzioni di parte attrice.
Circa le contestazioni sollevate dall’attrice, il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime, non può in alcun caso essere formulata genericamente, dovendo il correntista specificamente indicare le poste non dovute, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur, e tanto al fine di consentire a controparte l’esercizio del diritto di difesa ed al giudice di individuare le precise ragioni poste a fondamento della domanda sin dalla prima lettura dell’atto introduttivo.
Il Giudice ha altresì sottolineato che, ove la doglianza abbia ad oggetto l’applicazione di interessi usurari, è onere del correntista indicare l’esatto periodo di superamento del tasso soglia ed i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento.
Ciò premesso, il giudicante ha rilevato che l’attrice non aveva compiutamente assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante, essendosi limitata a dedurre di aver di aver acceso in data imprecisata il rapporto di conto corrente contestato, omettendo di produrre il relativo contratto di apertura e affidando le proprie deduzioni in punto di usura ad una consulenza tecnica di parte la quale mancava, peraltro, di indicare specificamente i tassi applicati ed i tassi soglia nei vari periodi.
Circa il valore probatorio della consulenza contabile il Giudice laziale, ha specificato che la stessa non costituisce “una prova” in senso tecnico – come sostenuto dalla correntista – ma una mera allegazione difensiva, in quanto l’ordinamento non contempla la precostituzione fuori dal giudizio di mezzi di prova rimessi all’iniziativa unilaterale della parte senza la garanzia del contraddittorio.
In alcun modo dunque, la perizia di parte può supplire alle carenze probatorie di parte attrice, essendo onere di chi agisce per l’accertamento negativo del credito allegare in citazione la data di accensione del rapporto contestato nonché le pattuizioni relative agli interessi passivi ed a tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’interesse usurario ed all’anatocismo, ciò in quanto è principio consolidato quello per cui in materia di contenzioso bancario, l’onere della prova non deve subire deroga né per effetto della natura dell’azione proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova.
Il Tribunale ha, in ultimo, puntualizzato che in presenza di simili carenze probatorie, alcuna CTU contabile potrebbe essere disposta, essendo solo uno strumento per fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto delle cognizioni tecniche di cui lo stesso è privo, non potendo la stessa colmare le lacune dell’onere di allegazione e di prova.
Alla luce dei suesposti rilievi il Tribunale si è pronunciato per il rigetto della domanda della correntista, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ACCERTAMENTO NEGATIVO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IN GIUDIZIO IL DOCUMENTO CONTRATTUALE
IL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA ESIGE L’IMPOSSIBILITÀ DELLA SUA ACQUISIZIONE SIMMETRICA, NEGATO DALL’ART. 117, TULB
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Paolo Catallozzi | 13.06.2017 | n.12003
AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO: È IL CORRENTISTA CHE AGISCE A DOVER PROVARE L’INSUSSISTENZA DEL DEBITO
DEVE PRODURRE NON SOLO GLI ESTRATTI CONTO MA ANCHE I CONTRATTI E LE CONDIZIONI GENERALI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Urania Granata | 16.02.2017 | n.332
USURA: INAMISSIBILE IN MANCANZA DI CONTESTAZIONI SPECIFICHE SU VOCI RITENUTE INDEBITE E PERIODI DI APPLICAZIONE
LA CTU DEVE AVERE AD OGGETTO ACCERTAMENTI PER QUANTO POSSIBILE SPECIFICI
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Tommaso Marvasi | 16.11.2016 | n.21490
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