Nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l’onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all’intero periodo dedotto in giudizio, che deve produrre gli estratti conto e non i riassunti scalari.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, con la sentenza n. 11196 del 28.05.2019.
In particolare la vicenda ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo che, tramite accertamento tecnico svolto sulla base del contratto e dei riassunti scalari, erano emerse criticità in tema di interessi ultralegali, usurari, anatocistici e di c.m.s.
Pertanto, chiedeva l’accertamento e la declaratoria di nullità di tutte le clausole e/o le pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente ordinario in relazione agli interessi ultralegali, alla illegittima capitalizzazione degli stessi, nonché agli oneri, alla commissione di massimo scoperto, alle valute, alle spese e competenze a qualsiasi titolo pretese ed applicate in assenza di idonea causa di giustificazione e comunque illegittime.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree per la loro palese infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rappresentato, preliminarmente, che in maniera corretta, l’attore non ha esercitato un’azione di ripetizione di indebito, essendo il conto corrente ancora aperto al momento della presentazione dell’istanza.
In secondo luogo, l’organo giudicante ha evidenziato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.
Il Tribunale, con riferimento al caso di specie, ha evidenziato l’assoluta mancanza della documentazione contabile, rispetto all’intera durata del rapporto di conto corrente, mancando gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
Tale situazione di incertezza in ordine alla movimentazione del conto nonché in ordine alla conseguenziale ricostruzione contabile dello stesso ha reso impossibile l’effettuazione del ricalcolo richiesto dalla parte attrice.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato ogni domanda dell’attrice condannandola, altresì, al pagamento, in favore della convenuta Banca, delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: il correntista deve provare l’esistenza delle poste illegittimamente applicate dalla Banca
Il cliente è tenuto a produrre in giudizio gli estratti conto integrali
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Mantovani | 24.06.2019 | n.2769
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-deve-provare-lesistenza-delle-poste-illegittimamente-applicate-dalla-banca
CONTO CORRENTE: alla mancata produzione degli estratti conto si può sopperire diversamente a seconda che il correntista sia convenuto o attore
Nella prima ipotesi può impiegare ulteriori mezzi di prova volti a fornire indicazioni certe e complete
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-mancata-produzione-estratti-conto-sopperire-diversamente
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
SOLO CON LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È POSSIBILE DETERMINARE LA SUSSISTENZA DI PAGAMENTI IN THESI RIPETIBILI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarone | 19.03.2018 | n.626
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-se-il-conto-e-aperto-al-momento-della-proposizione-della-domanda
RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-di-indebito-se-il-conto-e-aperto-o-viene-chiuso-in-corso-di-causa-lazione-e-inammissibile
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