Ad essere ripetibile è soltanto la somma indebitamente pagata, non già il debito sostenuto come illegale, e può parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto contrattuale, la Banca abbia ottenuto dal correntista il versamento del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti all’atto della chiusura del conto. Per converso, la mera annotazione in conto di una posta di interessi (o c.m.s.) illegittimi comporta un incremento del debito del cliente, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, non implicando alcuna attività solutoria in favore della banca. Ne discende che il correntista può agire soltanto per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, non anche per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Allorché sia il cliente della banca ad agire per l’accertamento negativo a rettifica del saldo contabile, incombe sul medesimo attore l’onere della prova dei fatti costituivi della pretesa dedotta in giudizio. Pertanto, nel denunciare la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo), il correntista incorre nell’onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca (c.d. onere di contestazione specifica).
Rappresenta un vizio di allegazione il fatto che la doglianza consti di deduzioni del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario. In particolare, qualora la censura riguardi l’illegittimo addebito di interessi, occorre indicare il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia nonché l’esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l’azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all’attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all’avversario un’efficace difesa giudiziale nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l’apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
È onere esclusivo dell’attore dare integrale prova documentale della consistenza storica e contabile del rapporto in contestazione, dovendo costui allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto nella loro interezza: la prova documentale del rapporto deve essere fornita – di regola – attraverso il deposito dei contratti e della serie completa degli estratti conto analitici e scalari, in modo da accertare attraverso quali addebiti sia maturato un credito asseritamente illegittimo.
La natura usuraria degli interessi non può essere dedotta genericamente, ma soltanto con specifico riferimento al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario, dovendo essere prodotti in giudizio i decreti ministeriali all’uopo applicabili. Difatti, posto che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, la parte che censura l’usurarietà del saggio di interesse applicato ha l’onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ., poiché tale norma deve essere letta ed applicata in conformità all’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale, elencando le fonti del diritto, non contempla gli atti amministrativi. Sicché, essendo i decreti ministeriali che fissano i c.d. tassi soglia previsti dalla L. n. 108/1996 provvedimenti di natura amministrativa che non appartenendo alla scienza ufficiale del giudice, essi vanno provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti e la relativa carenza istruttoria – non potendo in alcun modo ritenersi sanata ex post ed ex officio mediante la nomina di un c.t.u. – preclude, in radice, ogni indagine sul punto, imponendo il rigetto dell’eccezione di nullità di cui all’art. 1815 co. 2 cod. civ.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona con la sentenza dell’ 8 marzo 2021.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ACCERTAMENTO NEGATIVO CC: INAMMISSIBILE ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI MANCHI UN SOLO ESTRATTO CONTO
L’ONERE DI PROVARE PER INTERO IL RAPPORTO DEDOTTO SPETTA ALL’ATTORE
Ordinanza | Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma | 27.02.2019 |
ACCERTAMENTO NEGATIVO: INFONDATA LA DOMANDA PROPOSTA SOLO CON I RIASSUNTI SCALARI
IL CLIENTE DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO PER LA RIDETERMINAZIONE DEL SALDO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato | 28.05.2019 | n.11196
IL CLIENTE È TENUTO A PRODURRE IN GIUDIZIO GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Mantovani | 24.06.2019 | n.2769
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