E‘ inammissibile l’istanza di espletamento di un accertamento tecnico preventivo quando risulti diretto all’accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che tuttavia, presupponendo assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali, risulterebbe indebitamente anticipatorio di un giudizio di merito.
E’ questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Laura Cosentini, con ordinanza pronunziata in data 14/11/2013 in tema di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc.
Nel caso di specie, l’ordinanza trae origine dalla domanda ex art.696 bis cpc formulata da una società ricorrente al fine di ottenere un espletamento di differenti accertamenti tecnici in relazione ad un contratto di conto corrente e di mutuo intervenuti con un noto istituto di credito che, a sua volta, eccepiva l’inammissibilità di tale istanza.
Ebbene, il Tribunale di Milano, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha ritenuto inammissibile il richiesto accertamento tecnico atteso che lo stesso presupponesse preliminari valutazioni del giudice in merito alla validità delle singole stipulazioni negoziali.
Più precisamente, il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto con riferimento alle istanze di accertamento svolte in merito al rapporto di conto corrente atteso che, pur volendo accedere ad un’interpretazione del disposto normativo di cui all’art.696 bis cpc che non vanifichi la portata conciliativa e deflattiva dello stesso, le stesse si sarebbero configurate come una indebita anticipazione di un giudizio di merito, essendo dirette all’accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che tuttavia presupponevano assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali.
Di contro, con riferimento al contratto di mutuo ipotecario il Tribunale ha ritenuto ammissibile la CTU contabile al fine di verificare se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto intervenuto tra le parti comportassero effetti anatocistici.
In materia di accertamento tecnico preventivo si segnala altresì la pronunzia del Tribunale di Napoli, in persona del dott. Sacchi (Ordinanza del 03-06-2013), con la quale si è statuito il principio di diritto secondo il quale la consulenza tecnica di cui all’art.696 bis cpc può essere disposta anche quando si debba procedere all’accertamento di diritti di credito posti a fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito, posto che, anche in tale ipotesi, si lamenta la restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo negoziale nullo o dichiarato invalido.
In particolare, si è evidenziato che nel valutare la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, il giudice deve operare una valutazione prognostica circa la fondatezza della lite, consistente nel verificare se l’accertamento compiuto in via preventiva possa avere una qualche possibilità di utilizzo in sede di merito, ove la conciliazione non riesca.
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