ISSN 2385-1376
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Martina Buggiani del foro di Perugia
Nel caso in cui le questioni da sottoporre all’esame del CTU, nell’ambito di un complesso rapporto contrattuale, non appaiano suscettibili di mero accertamento, demandando al CTU valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali di pertinenza esclusivamente del giudice, quali, ad esempio, quelli relativi alla misura usuraia dei tassi applicati, l’istanza di accertamento tecnico preventivo non è ammissibile, poiché al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 696 bis c.p.c..
Questo il principio affermato dal Tribunale di Spoleto, Pres. Emilia Bellini, con ordinanza depositata in data 18.05.2015.
Nel caso in esame, il debitore richiedeva, ex art. 696 bis c.p.c., che fosse disposto accertamento tecnico preventivo, mediante CTU, al fine di accertare l’entità del credito azionato dalla ricorrente, scaturente da un contratto di mutuo, del quale si denunciava il carattere usurario.
Si costituiva la società finanziaria convenuta, la quale concludeva per il rigetto dell’istanza, non rientrando la fattispecie in esame nel novero di quelle previste dalla norma del codice di rito sopra richiamata.
Il Tribunale adito, appurata la fondatezza dell’eccezione sollevata da parte resistente, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando le spese di lite.
Invero, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., “l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti“.
Ebbene, il Tribunale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che le valutazioni che sarebbero state demandate al CTU, ovvero quelle relative alla natura usuraria del credito azionato dalla società finanziaria, sarebbero state invero di pertinenza del Giudice, non già dell’Ausiliario.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014
E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013
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Numero Protocolo Interno : 315/2015